Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22391 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato

PRIORESCHI MAURILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO PIO

TOMMASO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

conto

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA

ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO GIUSEPPE, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 194/2010 del TRIBUNALE di TARANTO

dell’1.6.2010, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

1. – C.T. ricorre per la cassazione del provvedimento in data 1.6.10 del Tribunale di Taranto, di parziale accoglimento dell’opposizione da lei dispiegata avverso la liguidazione del c.t.u., geom. S.M., nominato nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 464/07 r.g.e., da lei promossa. Il S. resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La C. sviluppa quattro motivi: un primo, di nullità del decreto per mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e della succinta esposizione dei motivi in fatto e di diritto; un secondo, di omessa e/o insufficiente motivazione di punti essenziali, individuati nella carenza di elementi a sostegno dell’aumento fino al doppio dell’onorario e nell’omesso riscontro della legittimità degli esborsi; un terzo, di violazione di norma di diritto per avere mancato il giudice di porre le spese di consulenza tecnica a carico di tutti i creditori in proporzione dei rispettivi crediti o in solido; un quarto, di violazione di norme processuali, per l’avvenuta compensazione delle spese.

4. – La questione preliminare sull’integrità del contraddittorio in questa sede può essere tralasciata, attesa la prospettata inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826); mentre quella sulla carenza della procura a margine della copia notificata può superarsi, attesa la presenza sull’originale, corredato della relata di notifica e quindi ben può desumersi la certezza del conferimento del mandato in tempo anteriore alla notifica (Cass. 2 luglio 2007, n. 14697); infine, con l’introduzione dell’art. 360 cod. proc. civ., u.c., applicabile per essere il provvedimento impugnato successivo al 2 marzo 2006, l’impugnazione per vizio di motivazione è consentita senza limiti anche in caso di ricorso straordinario.

5. – Ciò posto, i motivi di ricorso sono inammissibili:

5.1. – il primo, per la non pertinenza dei motivi di diritto invocati rispetto alla ratio decidendi: infatti, la ricorrente invoca la normativa dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, prevista per le sentenze, nonostante l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, sia regolata – a norma del comma 3 di tale disposizione – dalla disciplina per il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, che si conclude, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; del resto, la norma generale dell’art. 111 Cost. non è affatto violata nel caso di specie, in cui una motivazione, sia pur sommaria, comunque sussiste;

5.2. – il secondo: in primo luogo, perchè il provvedimento da invece conto delle ragioni dell’aumento, individuandole nella complessità dell’incarico (consistito nella valutazione di n. 4 immobili e nell’espletamento di un’indagine relativa alla loro conformità alle norme edilizie e conseguente commerciabilità); in secondo luogo, perchè, in violazione del principio di autosufficienza, non viene indicato – e non viene trascritto in ricorso il relativo passaggio – in quale atto del processo di merito la ricorrente ha specificamente contestato la non spettanza delle somme eccedenti Euro 75,88;

5.3. – il terzo, perchè la ricorrente, che riveste la qualità di creditore procedente, ha proprio per questo formulato l’istanza di vendita originaria; e, per sostenere che invece questa sia stata dispiegata anche dagli altri creditori, avrebbe dovuto riportare in ricorso i passaggi degli atti processuali in cui tale richiesta sarebbe – a suo dire -stata formulata: sicchè, non avendovi provveduto (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso), non può questa Corte neppure esaminare la correttezza in fatto del presupposto;

5.4. – il quarto, visto che viene prospettata una carenza di motivazione sulla compensazione, mentre invece, sia pure in modo estremamente sommario, il giudice di merito fa riferimento all’esito della controversia (e quindi, con tutta evidenza in relazione agli elementi della decisione, all’accoglimento solo parziale dell’opposizione).

6. – Si propone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio. La ricorrente ha peraltro prodotto tardivamente, in data 5.10.11, una memoria con ulteriore documentazione.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, una volta rilevata la radicale inammissibilità, per tardivita, delle produzioni in data odierna.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna T. C. al pagamento, in favore di S.M., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA