Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22391 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19580/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., D.B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 592/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di M.A. e D.B.G. contro un avviso di accertamento catastale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione del art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5: la motivazione della CTR sarebbe stata avulsa dai dati oggettivi concretamente rappresentati dall’Ufficio ed, in tal modo, non sarebbero stati soddisfatti i requisiti minimi della ricostruzione fattuale;

chi gli intimati non hanno resistito;

che il motivo non è fondato;

che il motivo di ricorso non incide la ratio della decisione che in modo pur succinto – ha osservato come, a fronte degli elementi di fatto addotti dai contribuenti per dimostrare l’incomparabilità dell’immobile da considerare con quello indicato dall’Ufficio, quest’ultimo non avesse replicato alcunchè e quindi fosse venuto meno all’onere di provare l’attendibilità del classamento rettificato (Sez. 6-5, n. 15495 del 20/06/2013);

che, pertanto, non può porsi alcun problema di carenza di motivazione, nè di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, considerato che i fatti sono stati effettivamente esaminati dalla CTR;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, stante la mancata attività difensiva di questi ultimi.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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