Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22390 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato D’INZILLO CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SACCOMANNO GIACOMO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PARROCHHIA SANTA MARIA DEL SOCCORSO in (OMISSIS) in persona del

Parroco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell’avvocato SCHUTZMANN

PIET JAN, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETROPAOLO

FERDINANDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 6.7.09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – R.N. ricorre per la cassazione della sentenza n. 580/09 della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 13.7.09, con cui sono stati rigettati l’appello principale e l’appello incidentale dispiegati contro la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo tra lui e la Parrocchia Santa Maria del Soccorso, in relazione ai danni da lui lamentati a seguito del rilascio di un bene già da lui condotto in locazione, tra cui la distruzione di beni mobili ivi relitti ed affidati in custodia all’esecutante controparte, quantificati in Euro 3.231,78, oltre accessori. Resiste l’intimata con controricorso.

2. – lI ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi definito per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il R. si duole – con un unico articolato motivo indicato come riferito all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 (e, quanto al profilo di violazione di legge, con riguardo agli artt. 2946 – 2700 – 1768 – 1770 – 1117 – 2051 -2043 cod. civ., nonchè artt. 99 – 559 – 560 – 521 – 67 cod. proc. civ.) – sostanzialmente dell’erroneità della qualificazione di res derelictae attribuita dai giudici del merito ai beni mobili rinvenuti nell’immobile (o nelle relative pertinenze) oggetto dell’esecuzione per rilascio, dovendo rispondere la dichiarazione sul punto attribuitagli nel verbale dall’ufficiale giudiziario ad una mera valutazione di quest’ultimo, nonchè dell’erroneità – anche per omessa valutazione delle critiche mosse dal consulente di parte -della determinazione del (nessun) valore commerciale dei beni stessi ai fini del risarcimento invocato.

4. – La valutazione dei giudici di merito sul valore della frase “a lui non serve nient’altro”, inserita nel verbale delle operazioni di rilascio immobile quale fondamento dell’effettiva derelictio non può essere censurata in questa sede: dal tenore letterale risulta che il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto vi ha riportato tale frase come dichiarazione resa appunto dal debitore esecutato e, pertanto, sul punto del tutto correttamente è stata ritenuta necessaria, per superare la pubblica fede che assiste la circostanza della verità della dichiarazione, la querela di falso, che non risulta – nè tanto meno si documenta – essere stata ritualmente presentata e che ben poteva invece esserlo anche nello sviluppo delle non brevi operazioni di sgombero; la valutazione del ruolo di tale dichiarazione nel contesto fattuale in cui si riferisce, quale idonea manifestazione di una voluntas derelinquendi (che, relativa a beni mobili, non sembra affatto necessitare di forme solenni) integra un apprezzamento di fatto e, come tale, per la coerenza logica e la correttezza giuridica non è sindacabile in questa sede.

5. -Di conseguenza, a parte la considerazione sulla dubbia ammissibilità di una custodia relativa a beni non oggetto di pignoramento (quali i mobili rinvenuti in sede di esecuzione per rilascio, se non altro in quanto tali), nessun obbligo di custodia poteva sussistere in capo al creditore, se non altro nei confronti del debitore esecutato per il rilascio dell’immobile, il quale ultimo non poteva essere considerato validamente più proprietario dei beni mobili suddetti. Resta così inconferente il richiamo del ricorrente alle norme sulla custodia (operato sovente con riguardo a quelle sulla custodia nell’espropriazione immobiliare, manifestamente non pertinente al caso in esame) ed assorbita la questione della evitabilità del danno da parte del creditore, non più essendolo il R..

6. – Sulle contestazioni alla C.T.U., in violazione del principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente non specifica quando le diffuse argomentazioni (pure riportate alle pagine 23 e seguenti del ricorso) di confutazione siano state dispiegate nel corso del giudizio, in rapporto alla data di deposito della relazione dell’ausiliario e degli atti di giudizio; comunque, nel passo riportato (v. pag. 24 del ricorso, terz’ultimo capoverso), le critiche di merito sono meramente a loro volta richiamate e si insiste sull’attendibilità del consulente di parte, sulla mancata contestazione di controparte e sulla valenza della conferma delle conclusioni da parte del C.T.P. quale teste: ma un teste non può – nel vigente sistema processuale – esprimere valutazioni e comunque l’argomento della Corte territoriale, vale a dire la validità dell’applicazione del prezziario della Regione per opere edili ed impianti, per quanto sommariamente esposto, integra una corretta valutazione, ancorata ad un parametro obiettivo e, se non altro normalmente, affidabile.

7. – Pertanto, la complessa doglianza pare infondata per la correttezza delle valutazioni in fatto e delle conseguenti argomentazioni in diritto operate dal giudice del merito.

8. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna R.N. al pagamento, in favore della Parrocchia Santa Maria del Soccorso in Vibo Valentia, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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