Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22390 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19529/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO n. 11,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 125/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che M.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF, per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la M. lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c. , n. 3: la distribuzione degli utili ai soci di una società di capitali presupporrebbe un’apposita deliberazione dell’assemblea dei soci o un’apposita decisione adottata in sede di approvazione del bilancio;

che non vi sarebbe stata dunque prova della distribuzione degli utili ai soci;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita senza controricorso;

che il motivo è inammissibile;

che, per un verso, il contenuto della doglianza non è coerente con la rubrica dello stesso, che denunzia violazione dell’obbligo di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria;

che, per altro verso, la ratio della decisione è incentrata sull’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, mentre il ricorso è privo di specifiche censure su tale ratio;

che, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che a tale declaratoria non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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