Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2239 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO GIANNA MARIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in rigetto del gravame di questa, accoglieva l’impugnativa di T.A. avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, trascrizione, ipotecaria e INVIM, fondato sul mancato riconoscimento dell’agevolazione per la prima casa relativamente alla conciliazione concernente l’usucapione.

A sostegno deduce un unico motivo, mentre il contribuente non svolge alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l’atto di impugnazione, non è stato notificato compiutamente all’intimato, posto che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del gravame, e che ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza odierna.

Ciò posto, è noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., (o 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contrad-dittorio. Tale atto, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, ben può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Tuttavia il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, “Cfr. anche Cass. Sez. Un. N. 16354 del 2007, N. 13954 del 2006).

Tutto ciò rilevato e premesso, il Collegio osserva che tale avviso non risulta prodotto in atti nel caso in esame, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato con l’intimato T. in questo giudizio, e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Le spese del medesimo non vanno liquidate, posto che questi non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA