Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2239 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2239 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17539-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
PUMO FABIO;
– intimato avverso la sentenza n. 535/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 28.4.2010,
depositata il 27/05/2010;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lazio, confermando la sentenza di primo
grado, ha annullato un avviso di accertamento IVA-IRPEF-IRAP 2001 basato sulla
determinazione presuntiva dei ricavi sulla scorta dei parametri stabiliti con D.P.C.M. 29.1.96
sull’assunto che “i parametri costituiscono dei semplici indizi al fine di motivare
l’accertamento, ma non possono assurgere a prova”, essendo quindi necessari “altri elementi
che consentano di poter affermare l’accertamento di un maggior reddito in capo al
contribuente”
Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge,
in relazione all’articolo 62 sexies D.L. 331/93, in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa ritenendo i parametri insufficienti a fondare un accertamento in rettifica, pur
quando il contribuente abbia omesso di corrispondere all’invito dell’Amministrazione al
contraddittorio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa/insufficiente/contraddittoria
motivazione ex art. 360 n. 5 cpc in ordine alla circostanza se il contribuente si sia sottratto
volontariamente al contraddittorio (come sostenuto dall’Ufficio, giusta l’esposizione svolta
nello stralcio dell’atto di appello trascritto per autosufficienza nel ricorso per cassazione) o si
sia incolpevolmente trovato nella situazione di non poter partecipare al contraddittorio
amministrativo.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
E’ opportuno premettere all’esame dei motivi che alla pag. 7, primo capoverso, del ricorso
per cassazione la difesa erariale precisa, in osservanza dell’onere di autosufficienza, che nel
proprio atto di appello l’Ufficio aveva argomentato di aver sostenuto già in primo grado che
“in assenza del funzionario incaricato la pratica era stata affidata ad altro funzionario dello
stesso reparto proprio in previsione del contraddittorio, cosicché appariva del tutto
pretestuosa la doglianza del ricorrente, che né quel giorno né successivamente si era curato
di produrre la documentazione richiesta tramite invito (documentazione che peraltro poteva
essere spedita a mezzo posta).”
Tanto premesso, il primo motivo appare fondato. Infatti – posto che nella sentenza gravata
non si rinviene alcun menzione della circostanza, dedotta dall’Ufficio come sopra trascritto,
che il contribuente si era volontariamente sottratto al contraddittorio amministrativo – è
sufficiente rilevare che l’ affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui i
parametri non sarebbero da soli sufficienti, in difetto di altri elementi presuntivi, a fondare
Ric. 2011 n. 17539 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Fabio Pumo per la cassazione della sentenza

l’accertamento fiscale è inesatta nella parte in cui omette di precisare che l’onere di provare
l’esistenza di ragioni giustificatrici dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati in
base agli studi di settore grava sul contribuente che si sia sottratto al contraddittorio instaurato
dall’Ufficio. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza 26635/09,
che, se il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa,
l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando
conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale

Fondato risulta anche il secondo motivo, giacché nella sentenza gravata non si dà alcun conto
della circostanza che il contribuente si sarebbe volontariamente sottratto al contraddittorio
provocato dall’Ufficio sulle ragioni dello scostamento tra i redditi dichiarati e quelli risultanti
dall’applicazione dei parametri, nemmeno per negarne la veridicità storica o per escluderne la
concludenza; in tal modo, la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nel vizio di
motivazione denunciato col secondo mezzo di ricorso, non avendo motivato su una
circostanza di fatto dedotta nell’atto di appello e potenzialmente decisiva.
Si propone quindi l’accoglimento del ricorso con la cassazione con rinvio della sentenza
gravata.»;,

-t
che IZEMMIllintima non si è costituite”
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

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