Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22389 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16821/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.G., D.N.F., D.N.C. in

qualità di unici eredi di D.N.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MALPIGHI 12/A, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO BONO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4577/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.N.B. e I.G. contro il rigetto del reclamo avverso la formazione di una nuova particella catastale su una zona di demarcazione tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la proprietà privata dei ricorrenti risultasse accertata dal giudicato del giudice civile e che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, figura ed estensione nonchè il classamento dei terreni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1: la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l’intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali e pertanto, sicchè, facendosi questione intorno alla demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario;

che, col secondo, si assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, giacchè l’Ufficio non sarebbe stato parte dei due giudizi civili invocati ex adverso: conseguentemente, non vi sarebbe stato alcun giudicato ad esso opponibile;

che, col terzo, la ricorrente si duole della violazione della L. n. 1032 del 1971, artt. 2 e 3, affermando che la competenza sarebbe spettata, pro parte, anche al TAR;

che gli intimati hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso avversario per tardività, avendo provveduto alla notifica PEC della sentenza della CTR il 17 dicembre 2015;

che la suddetta eccezione è infondata, posto che, in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato del D.M. 4 agosto 2015, art. 16 (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016);

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, come risulta in atti, il contenzioso avanti il giudice ordinario era stato a suo tempo instaurato, tant’è che il Tribunale di Marsala sez. distaccata di Castelvetrano in primo grado (sentenza n. 8/2002) e la Corte d’Appello di Palermo in secondo grado (sentenza n. 66/2007) avevano delibato la questione, con una statuizione passata in cosa giudicata;

che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria rientrano certamente le controversie “instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonchè al regolamento dei rispettivi confini (art. 950 c.c.), non potendo nessuna di esse includersi nella “materia urbanistica ed edilizia” di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34″ (Sez. U, n. 4127 del 15/03/2012); che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, per la loro palese genericità;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dei controricorrenti, in Euro 2.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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