Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22389 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29041-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1850/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto n. 1850/2018, ha respinto la richiesta di C.I., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire ad un centro di Cabalà, al quale egli era stato ceduto, come schiavo, da uno zio) risultava del tutto inverosimile e generica (in riferimento alle motivazioni per le quali lo zio lo avrebbe ceduto, fino alle modalità di fuga dal centro); quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (l’Edo State in Nigeria) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dall’ultimo rapporto di Amnesty International 20172018); infine, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non aveva evidenziato nè particolari patologie, “allegate o riscontrate”, nè situazioni specifiche di vulnerabilità.

Avverso il suddetto decreto, C.I. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il giudice di merito attivato l’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria ed alla verifica delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); con il secondo ed il terzo motivo, si lamenta poi, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè della Circolare Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo n. 3716 del 2015, sia l’omesso esame di documentazione sanitaria attestante che egli era affetto da tubercolosi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il Tribunale approfondito la situazione di insicurezza e di compromissione dei diritti fondamentali del paese d’origine e la situazione personale di salute.

2. La prima censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, in merito alle motivazioni che l’avrebbero costretto a lasciare il paese di origine, fossero inidonee a giustificare il riconoscimento di una misura di protezione, in quanto del tutto estranee ai presupposti richiesti dalla legge.

In sostanza, il Tribunale ha ritenuto del tutto vago e generico il rischio allegato, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. Da ultimo si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass.29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: non solo il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, alla necessità di acquisire informazioni sullo stato e tutela dei diritti umani in Nigeria, senza spiegare neppure l’incidenza di tali fatti nella fattispecie in esame.

3. Il secondo ed il terzo motivo sono del pari inammissibili.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, senza neppure spiegare quali sarebbero i presupposti fondanti la richiesta. Il ricorrente lamenta, sempre in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, che la Corte territoriale non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese.

Ma il Tribunale ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione la mera aspirazione a condizioni di vita o lavorative migliori.

Non risultano indicate in ricorso, peraltro, ulteriori ragioni, specifiche ed individualizzate, di vulnerabilità, che fossero state allegate nel merito, diverse da quelle già esaminate in relazione alle altre misure di protezione richieste.

In relazione alle condizioni di salute, poi, non ricorre il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di documento (che sarebbe stato prodotto unitamente al ricorso davanti al Tribunale) attestante la tubercolosi di cui il richiedente sarebbe stato affetto, in quanto il Tribunale ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, al riguardo, ritenendo indimostrata l’esistenza di patologie “allegate o riscontrate”. Ora, come affermato da questa Corte, “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. 25756/2014; cass. 19150/2016; Cass. 16812/2018).

Nella specie, il Tribunale ha affermato che non sono state dimostrate patologie specifiche del richiedente.

Ora, il motivo, del tutto genericamente, adduce il mancato esame, da parte del Tribunale, del documento relativo alla tubercolosi, che sarebbe decisivo, in quanto evidenziante il fatto che il rientro in Nigeria comporterebbe “la brusca interruzione dell’intrapreso percorso di conquista di una vita “normale”” oltre che “la compromissione di diritti e libertà fondamentali ed inviolabili, quale quello all’integrità psico-fisica ed alla salute”.

Ma sul punto la decisione impugnata è conforme a quanto chiarito da questa Corte (Cass. 26641/2016).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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