Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22389 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18806-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. NOMENTANA 435, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO LEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in personal del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2576/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2019, la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale del capoluogo lombardo nei confronti di (OMISSIS) s.r.1.. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che la competenza territoriale apparteneva al giudice che aveva dichiarato l’apertura della procedura concorsuale; evidenziava, in particolare, che, sebbene la società fallita avesse trasferito la propria sede con atto notarile del 27 novembre 2017, di oltre un anno antecedente al deposito dell’istanza di fallimento – che risaliva al 30 novembre 2018 -, risultava decisivo il momento in cui il trasferimento era stato reso pubblico mediante l’iscrizione nel registro delle imprese: incombente, questo, che aveva avuto luogo il 4 dicembre 2017.

2. – (OMISSIS) ha impugnato detta pronuncia con un ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, mentre la curatela non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 9, commi 1 e 2. La ricorrente osserva come in data 27 novembre 2017 avesse provveduto alla trasmissione telematica del trasferimento societario e che il ritardo nell’annotazione sulla visura camerale non poteva pregiudicare la propria posizione. Osserva, inoltre, che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva.

Il secondo mezzo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38 e 28 c.p.c. Secondo la ricorrente il Tribunale di Milano avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del giudice presso cui andava dichiarato il fallimento: e cioè il Tribunale di Salerno.

2. – I due motivi non sono fondati.

Ai sensi della L. Fall., art. 9, comma 1, la competenza a provvedere in ordine all’istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice abbia la sua sede effettiva, da presumersi, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale; lo stesso art. 9, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 7, dispone, però, che il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. Deve poi ritenersi ininfluente, rispetto alla competenza territoriale, la delibera di trasferimento della sede sociale adottata dall’assemblea in epoca anteriore all’anno dal deposito dell’istanza di fallimento ma iscritta nel registro delle imprese in data successiva, ed entro l’anno (cfr., con riferimento al testo previgente dell’art. 9 cit., in cui rilevava la situazione esistente al momento della proposizione dell’istanza: Cass. 18 maggio 2006, n. 11732; Cass. 11 febbraio 2019, n. 3945): ciò in quanto prima della detta iscrizione la delibera di trasferimento della sede è sprovvista di efficacia (art. 2436 c.c., comma 5, e art. 2480 c.c.).

Risulta pertanto priva di decisività la deduzione della società ricorrente che è basata sulla valorizzazione del momento in cui essa si sarebbe attivata per l’adempimento della formalità pubblicitaria.

Parimenti non concludente è la doglianza vertente sulla rilevanza che assume, ai fini dell’individuazione della competenza, la sede effettiva della società: l’istante non deduce espressamente che la propria sede effettiva valesse a radicare una competenza diversa rispetto a quella del Tribunale di Milano; in ogni caso, la questione riveste, in questa sede, carattere di assoluta novità, giacché non appare essere stata affrontata dalla Corte di appello, né è affermato, in ricorso, che il tema venne fatto valere nei gradi di merito.

Il secondo motivo è infine privo di consistenza. Una volta riconosciuto che competente a dichiarare il fallimento era il Tribunale di Milano, non ci si può evidentemente dolere del mancato rilievo d’ufficio dell’incompetenza da parte di quel giudice.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA