Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22389 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11367/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO STRANERO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 534/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13/01/2014, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Comune di quella città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta da lei patita su di una strada comunale a causa della presenza, a suo dire, di una fessurazione e di ghiaia sul marciapiede.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata prova per testi il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello dalla M. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 febbraio 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.G. con atto affidato a due motivi.

Il Comune di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.; il secondo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., oltre a contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

5.1. I motivi sono entrambi infondati, quando non inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che l’applicazione delle regole di cui all’art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, e ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21212); ed ha pure riconosciuto che il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato (sentenza 18 settembre 2015, n. 18317).

Nel caso specifico la Corte d’appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ricostruito la dinamica del fatto evidenziando che la presenza della sabbia sull’asfalto non rendeva in alcun modo il marciapiede sdrucciolevole, trattandosi anzi di una tecnica utilizzata proprio per prevenire i rischi di caduta per i pedoni. Ha poi aggiunto la Corte di merito che doveva ritenersi escluso, nel caso in esame, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento e che, comunque, la caduta poteva essere stata determinata da distrazione o da un semplice capogiro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.

Il ricorso si risolve, quindi, nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, non essendo invocabile alcuna violazione di legge.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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