Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22388 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16747/2016 proposto da:

LAURA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesoadall’avvocato GIUSEPPE FEVOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7162/40/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che la s.r.l. Laura Immobiliare propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società, contro un avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 2004;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che – per ciò che ancora interessa – l’Ufficio aveva contestato un’operazione elusiva volta in modo fraudolento ad ottenere un vantaggio fiscale, senza che la parte desse riscontro all’invito a comparire: da ciò la legittimità degli atti impositivi “anticipati”.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe trascurato il principio per il quale l’Ufficio deve attendere il decorso del termine previsto per legge, per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell’atto;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso; che il motivo dedotto dalla ricorrente è fondato;

che va premesso che il thema decidendum imposto dal vizio denunciato dalla ricorrente concerne la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

che, in tal senso, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, per i tributi “armonizzati”, come l’IVA (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);

che la sentenza impugnata, avendo escluso in radice l’obbligatorietà del contraddittorio, non ha effettuato la c.d. prova di resistenza per verificare appunto la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della pretesa erariale;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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