Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22387 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16633/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di M.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008;

che la CTR ha affermato che, mentre sarebbe stato corretto, sul conto corrente, recuperare a tassazione la somma di tutti gli accreditamenti, non altrettanto corretto sarebbe stato recuperare anche gli addebiti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR non avrebbe spiegato la ragione per la quale, pur ritenendo legittimo il recupero a tassazione di tutti gli accreditamenti, avrebbe poi decurtato i ricavi dichiarati;

che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza impugnata si sarebbe indebitamente pronunziata sulla sottrazione dei ricavi dichiarati, ancorchè il contribuente non avesse sollevato la questione;

che, mediante la terza censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’esclusione dell’IRAP sarebbe stata disposta senza alcun accertamento in ordine all’eventuale esistenza di un’autonoma organizzazione;

che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è inammissibile, perchè richiama incongruamente l’art. 360 c.p.c., n. 5, per censurare un vizio di motivazione che si risolve in una contraddizione fra affermazioni (prima si parla di “addebitamenti” e poi di “ricavi”), laddove si sarebbe invece dovuto trattare di un “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che il secondo motivo è infondato;

che, In tema di contenzioso tributario, la decisione del giudice che rettifichi il reddito così come determinato nell’atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell’atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali, non è affetta da vizio di ultrapetizione qualora il giudice si ponga all’interno del perimetro tracciato dall’atto di accertamento, mentre resta preclusa la rideterminazione del reddito con metodo diverso da quello usato dall’Amministrazione finanziaria (Sez. 5, n. 22400 del 22/10/2014);

che, nella specie, la CTR ha effettuato una quantificazione complessiva della pretesa erariale, e, d’altronde, le modalità di calcolo concretamente utilizzate non sono state contestate attraverso il vizio di violazione di legge;

che il terzo motivo è fondato, giacchè la CTR non ha valutato la sussistenza o no dell’autonoma organizzazione, secondo i principi stabiliti da questa Corte, per cui, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016); che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo ed accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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