Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22387 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10934/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA, 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LAZZARETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CAPRIOLI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PAOLO CANTELMO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

2/10/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. V.C. intimò sfratto per morosità a G.S., in relazione ad un immobile adibito ad uso non abitativo, e lo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, a suo dire moroso nel pagamento dei canoni relativi ai primi sei mesi dell’anno (OMISSIS).

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che la morosità non poteva ritenersi esistente, atteso l’accordo, esistente tra le parti nella prima stipulazione del contratto tra il locatore e l’originario conduttore ( G.M., fratello del convenuto), di pagare il canone in un’unica soluzione alla fine dell’anno.

Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, accolse la domanda, dichiarò risolto il contratto per inadempimento del conduttore e lo condannò al rilascio dell’immobile ed al pagamento dei canoni scaduti, con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal G. e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 ottobre 2014, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre G.S. con atto affidato a due motivi.

Resiste V.C. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2732 e 2735 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, trattandosi di sentenza alla quale si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Sezioni Unite, sentenza 8 aprile 2014, n. 8053).

Il motivo è infondato in relazione alla presunta violazione di legge.

Da un lato, infatti, la censura è prospettata senza rispettare le regole dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento ad atti e documenti (tra cui le quietanze) senza specificare nè se nè dove e come tali atti siano stati messi a disposizione di questa Corte. Da un altro lato, poi, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che la prova testimoniale era stata ammessa non in relazione all’an del pagamento – dimostrato dalla quietanza – bensì per valutare quali fossero le modalità pattuite del pagamento (mensile o annuale). La violazione di legge prospettata, quindi, è del tutto inconferente rispetto alla decisione.

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che non doveva essere confermata la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale.

6.1. Il motivo non è fondato.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, la soccombenza che giustifica la condanna alla spese si valuta rispetto all’esito complessivo del giudizio, per cui nessun rilievo poteva assumere la circostanza che fosse stata rigettata la richiesta del V. di provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 codice di rito.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione e non sono in grado di superare la proposta di decisione di cui alla relazione. La memoria, tra l’altro, è intrinsecamente contraddittoria perchè, mentre da un lato rileva che oggetto del primo motivo di ricorso è la circostanza che sia stata ammessa la prova testimoniale, da un altro lato aggiunge che l’oggetto del motivo non è l’ammissione della prova testimoniale, bensì il fatto che non sia stato attribuito il dovuto valore alla quietanza, da intendere come atto di confessione stragiudiziale. Non è, poi, contestata nel ricorso l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nessuna opposizione all’assunzione della prova fu fatta in sede di giudizio di primo grado.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, il ricorrente va esentato da tale obbligo di pagamento in quanto risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 27 febbraio 2015 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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