Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22386 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/09/2017), n. 22386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6857/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1003/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia della Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento fondato su redditometro per l’anno 2006.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., è manifestamente infondato. Questa Corte ha già ritenuto che in tema di accertamento tributario ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (nel testo vigente “ratione temporis”), costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del D.M. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli “da equitazione” (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o “da corsa”, in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono. Sulla base di tale principio, si è escluso che costituisca indice di particolare capacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come “fattrici adibiti a passeggiate” – cfr. Cass. n. 21335/2015.
La sentenza della CTR risulta conforme al superiore indirizzo, avendo escluso la valenza, ai fini degli indici redditometrici di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, di una cavalla da passeggio non rientrante, secondo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, nella categoria dei cavalli di razza o di equitazione.
Il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione del medesimo parametro normativo per avere la CTR considerato un finanziamento garantito dal padre come idoneo a giustificare gli acquisti di quote societarie e di un’autovettura, è manifestamente fondato.
Ed invero la CTR, rilevando unicamente l’esistenza di un finanziamento senza alcuna collocazione temporale dello stesso rispetto agli acquisti, non si è uniformata al principio, ormai consolidato presso questa Corte, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta – cfr. Cass. n. 25104/2014; Cass. n. 22944/2015; Cass. n. 1332/2016.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo, va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017