Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22386 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10933/2015 proposto da:

P.A.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO STANIZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria;

– resistente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21114/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Lorenza Iannelli per delega dell’Avvocato Valentino

Fedeli difensore del resistente, chiede l’inammissibilità del

ricorso e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

stata depositata la seguente relazione.

“1. P.A.O.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, la Generali Italia s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui patiti in un incidente stradale nel quale egli, alla guida di un motociclo, era stato tamponato da una vettura poi datasi alla fuga.

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

2. Nei confronti della pronuncia è stato proposto appello da parte dell’attore soccombente e il “Tribunale di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2014, ha respinto l’appello, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre P.A.O.R. con atto affidato ad un unico motivo.

La Generali Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

5.1. Il motivo è inammissibile.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico il Tribunale, concordando con la valutazione già espressa dal Giudice di pace, ha evidenziato che le due testimonianze addotte dall’attore per sostenere la propria versione dei fatti – e cioè l’avvenuto tamponamento da parte di veicolo rimasto sconosciuto -e rano non credibili ed ha pertanto respinto la domanda.

Si tratta di una valutazione di merito, supportata da adeguata motivazione, rispetto alla quale le considerazioni del ricorrente, lungi dal lamentare effettive violazioni di legge, mascherano una censura di vizio di motivazione, al fine di sentire riconoscere da questa Corte che i fatti si sono svolti in un modo diverso da quello riconosciuto dal giudice di merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

La s.p.a. Generali Italia ha fatto istanza di essere ammessa a partecipare alla discussione orale del ricorso, depositando apposito atto di costituzione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA