Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22385 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15145-2019 proposto da:

S.P., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAGNI,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO ANDREA DI GRAZIA e

MATTEO MANDOLI;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti S.P. e B.M. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Firenze, respingendone il gravame, ha confermato l’impugnata decisione di rigetto in primo grado della domanda da loro proposta nei confronti del Monte dei Paschi di Siena intesa a ripetere le somme da questa indebitamente introitate a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto sull’assunto che, non avendo i predetti proceduto a produrre in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché gli estratti conti relativi a taluni anni, non poteva essere dichiarata la nullità delle clausole contenute nei primi, né poteva ricostruirsi l’andamento del rapporto, onde la pretesa risultava conclusivamente priva di prova.

I ricorrenti chiedono ora che l’impugnata sentenza sia cassata sulla base di un solo motivo di ricorso, a cui non ha replicato la banca intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l’unico motivo di ricorso i S.- B. censurano l’impugnata declaratoria sul duplice rilievo che la Corte d’Appello, da un lato, non avrebbe potuto negare la nullità delle pattuizioni negoziali contra legem, stante la non contestazione della banca che nell’atto di costituirsi non solo non aveva impugnato la circostanza afferente alla sussistenza dei contratti, ma nulla aveva eccepito circa il fatto che talune delle clausole in essi presenti fossero affette appunto dalla lamentate nullità; né dall’altro avrebbe potuto ritenere la domanda priva di prova a causa della lacunosa produzione degli estratti conto, potendosene di essa offrire prova anche attraverso altri mezzi di cognizione.

3. Il motivo nella sua prima articolazione si rivela infondato, di modo che non potendosi stimare la nullità delle riferite pattuizioni, resta conseguentemente assorbito il secondo profilo incui esso si sviluppa, afferente alla prova del quantum debeatur.

Ed invero la mancata produzione in giudizio dei negozi recanti le pattuizione affette da nullità priva la cognizione di un essenziale elemento di valutazione, poiché sottrae al diretto apprezzamento del giudice la fonte documentale donde la pretesa nullità scaturisce ed in tal modo rende il quadro delle acquisizioni probatorie inevitabilmente lacunoso, con ovvio conseguente pregiudizio per le ragioni della parte, non potendo invero il giudice ex officio procedere alla ricerca delle prove, sostituendosi ad essa, in spregio al principio dispositivo.

4. Fermo, perciò, il fatto che in atti non sono stati sversati i documenti di che trattasi – cui non può supplire la produzione, peraltro solo parziale, degli estrattti conto, richiedendo le pattuizioni in questione l’adozione della forma scritta – non se ne può d’altro canto argomentare la superfluità in considerazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, ostandovi la considerazione, rettamente esternata dal decidente – sull’implicito presupposto che il principio di non contestazione è fonte di una relevatio ab onere probandi e che l’onere da cui rileva può avere ad oggetto solo fatti storici, sicché ne sono escluse le valutazioni (Cass., Sez. III, 5/03/2020, n. 6172) – che dalle difese della banca si potrebbe argomentare al più che essa sia stata effettivamente legata contrattualmente alle parti istanti – ovvero il fatto storico consistente nella stipulazione dei relativi contratti – ma non anche il contenuto illecito delle pattuizioni ivi contenute interg;rante una valutazione in diritto e non un accertamento in fatto.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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