Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22385 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5104/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA,

1120, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA IOSSA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO ORLANDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARONIO

54/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BARBERIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE LEOPARDI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2014 della CORTE D’APPFLLO DI LECCE

SE/1ONl DISTACCATA DI TARANTO del 19/11/2014, depositata il

24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata la seguente relazione.

“1. L’avv. C.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, P.G., Pa.Ca. e Pi.Gi. affinchè fossero condannati in solido al risarcimento dei danni per comportamenti diffamatori e lesivi della sua dignità professionale.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata prova per testi, accolse la domanda, ritenendo provata la diffamazione.

2. La sentenza è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24 novembre 2014 ha respinto l’appello, confermando la pronuncia del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre il solo P.G., con atto affidato a due motivi.

Resiste l’avv. C.R. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere dichiarato inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

5. Si osserva, innanzitutto, che il ricorso è formulato senza rispettare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), giacchè lo stesso non contiene alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa.

5.1. Il primo motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità, in quanto lamenta violazione dell’art. 50-bis c.p.c., n. 5), per un’asserita omessa rimessione della causa al Collegio; ma, data l’estrema stringatezza della censura e considerando l’omissione di cui si è già detto, non è possibile comprendere bene di quale doglianza si tratti e, soprattutto, quale rilevanza essa abbia in questa sede, anche perchè non risulta dal ricorso se detta censura sia stata o meno proposta in sede di appello.

5.2. Il secondo motivo, col quale si lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine alla attendibilità di alcuni testi escussi in primo grado, è pure manifestamente inammissibile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, e tende in modo palese ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’avv. C..

Ritiene la Corte, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato estinto in conseguenza della suddetta rinuncia, senza necessità di provvedere sulle spese.

Osserva la Corte, infine, che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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