Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22384 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27978/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, n. 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI

CASALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 883/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso per revocazione proposto dallo stesso contribuente avverso altra pronunzia della stessa CTR n. 708/14.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte. Il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali introdotta dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. nella L. n. 225 del 2016, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Va dichiarata l’estinzione del giudizio risultando che la parte ricorrente ha definito il procedimento con adesione al procedimento di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. nella L. n. 225 del 2016, corrispondendo gli importi indicati da Equitalia e chiedendo l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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