Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22383 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. I, 15/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14064/19 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato a Macerata, v. Goffredo

Mameli n. 66, presso l’avvocato Andrea Petracci, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 18.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.L., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato in quanto:

-) avrebbe fondato il giudizio di inattendibilità sul solo fatto della mancanza di riscontri probatori;

-) avrebbe travisato le dichiarazioni del richiedente;

-) non avrebbe compiuto il giudizio di attendibilità alla luce dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

-) non si sarebbe avvalsa dei propri poteri istruttori officiosi;

-) avrebbe, omesso di prendere in esame tutti i fatti narrati dal ricorrente, alla luce della situazione concreta della zona di sua provenienza.

Allega che i suddetti errori costituiscono sia una violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame di fatti decisivi, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dal momento che i due gradi di merito si sono concluse con una doppia sentenza conforme.

1.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile, in quanto lo stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte.

Nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale.

Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quanto ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; abbia presentato la domanda di protezione il prima possibile; appaia nel complesso credibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito soltanto come debba pervenirsi alla decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti (ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 13206 del 30.6.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11965 del 19.6.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 7523 del 25.3.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 16465 del 19.6.2019).

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione nonostante non fossero soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dalla norma suddetta, oppure rigettandola nonostante tutti i suddetti requisiti fossero soddisfatti (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01).

Corollario di quanto precede è che colui il quale intenda censurare, in sede di legittimità, la valutazione con cui il giudice di merito ha reputato inattendibile (od attendibile) il richiedente asilo o protezione, non può che prospettare il solo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non è invece prospettabile in sede di legittimità, come vizio cessatorio, la mera insufficienza di motivazione o l’astratta possibilità d’una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni del richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; nello stesso senso, ex permultis e per citare solo le più recenti in ordine di tempo, Sez. 1, Ordinanza n. 20288 del 25.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20121 del 24.9.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 20074 del 24.9.2020).

1.4. Nel caso di specie, per quanto detto, le censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili in quanto non consentite dall’art. 348 ter c.p.c., in presenza d’una doppia decisione di merito conforme, mentre le censure prospettanti il vizio di violazione di legge sono inammissibili in quanto valutare l’attendibilità d’una persona è questione di puro fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Lamenta che il giudice di merito ha rigettato la suddetta domanda senza acquisire d’ufficio informazioni approfondite e aggiornate sulla situazione sociopolitica del paese di provenienza.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, ha dato ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (pp. 7-11).

La Corte d’appello si è avvalsa di fonti di informazione indubbiamente attendibili ed aggiornate (un rapporto dell’organizzazione Amnesty International; una informativa dell’associazione non governativa “(OMISSIS)”, un rapporto tratto dal sito Web dell’Agenzia Onu per i rifugiati), in tal modo rispettando il predetto (Ndr: testo originale non comprensibile), dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3.

La disamina, poi, nel merito delle suddette fonti, e lo stabilire se ve ne fossero di altre più attendibili o precise, sono altrettante questioni di fatto, come tali non proponibili in questa sede.

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, avvenuta secondo il ricorrente senza tenere conto delle condizioni del paese di origine e del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese.

Prospetta, anche con questo motivo, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

3.1. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo (le condizioni del Paese di origine e l’integrazione raggiunta in Italia), ex art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata nelle fasi di merito una doppia decisione conforme.

3.2. Nella parte restante il motivo è del pari inammissibile, in quanto lo stabilire se colui il quale ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si trovi o non si trovi in una condizione di vulnerabilità; oppure sia o non sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei propri diritti fondamentali, costituiscono altrettante valutazione di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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