Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22382 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. un., 27/10/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Pres. f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ATM S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARULLO ANTONIO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER L’EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

41834/2007 della CORTE dei CONTI per l’EMILIA ROMAGNA – Sezione

giurisdizionale di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

vogliano, rigettando il ricorso, dichiarare che spetta alla Sezione

Giurisdizionale per l’Emilia Romagna della Corte dei conti la

giurisdizione contabile con riferimento ai conti di gestione della

Soc. ATM.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Azienda trasporti e mobilità – ATM S.p.A., con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato l’8 marzo 2011 al Procuratore regionale presso la sezione della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte dichiarino che non spetta alla Corte dei conti la giurisdizione, che la stessa viene esercitando nel giudizio di conto in corso davanti a quella sezione.

Il Procuratore regionale ha resistito con controricorso.

Il Pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che le sezioni unite dichiarino che il ricorso è inammissibile od in subordine che la Corte dei conti nel caso ha giurisdizione.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Due sono le questioni in discussione.

La prima, che attiene all’ordine del processo, è quella, posta nella conclusione principale del Procuratore regionale e del pubblico ministero, e che consiste nello stabilire se il regolamento di giurisdizione trovi ostacolo al suo esame, per il fatto d’essere stato richiesto quando in una fase del giudizio di conto, la sezione regionale della Corte dei conti s’era già pronunciata sulla questione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’ATM e l’aveva decisa affermando d’averla.

Ciò che si tratta di stabilire è se questa decisione, per la fase de giudizio in cui è intervenuta, ha o no attitudine a decidere nel grado della questione di giurisdizione e quindi ha o no natura di sentenza: da un’eventuale risposta affermativa scaturirebbe la preclusione di cui si è detto.

Questo, se la Corte dovesse muoversi nel solco della sua giurisprudenza, per cui il regolamento preventivo non può essere chiesto dopo che nel giudizio sia stata pronunciata una decisione, anche non di merito, che abbia natura di sentenza.

La seconda questione – al cui esame si dovrà accedere solo eventualmente -consiste nello stabilire se l’ATM è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti e questo in ragione della concreta configurazione del rapporto che la lega al Comune di Ravenna, che è di concessione della gestione dei parcheggi nel territorio comunale, con obbligo di pagamento di un canone fisso e di una integrazione commisurata ad una percentuale dei pedaggi riscossi nell’anno, nella misura del 75%.

2. L’esame della prima questione richiede di ripercorrere le fasi del giudizio che si è svolto davanti alla Corte dei conti.

Sono così esposte, in modo non contestato, nel controricorso del Procuratore regionale:

1. Con decreto n. 7/07/GC del 24.10.2007, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna intimava all’A.T.M. s.p.a., agente contabile de Comune di Ravenna quale concessionario della gestione dei parcheggi di tale ente, la presentazione dei conti giudiziali della gestione per gli anni dal 1997 al 2006. Tale giudizio per resa di conto si concludeva con la trasmissione, in data 5.6.2008, dei conti giudiziali in oggetto da parte di A.T.M. s.p.a., firmati dall’agente contabile ma non parificati dal responsabile r del Servizio finanziario del Comune di Ravenna.

2. Seguiva l’attività istruttoria del magistrato relatore dei conti e a t relazione ai sensi del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 29, la quale, non potendosi procedere al discarico dell’agente contabile alla luce delle irregolarità rilevate, concludeva con la richiesta al Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, R.D. cit., di iscrivere “i conti giudiziali in oggetto at ruolo di udienza con proposta di espletamento di istruttoria collegiale volta ad integrare il quadro conoscitivo e probatorio della gestione anzidetta”.

3. Fissata l’udienza per il 27.1.2010, A.T.M. s.p.a. si costituiva con memoria del proprio rappresentante e difensore prof. avv. Antonio Carullo del foro di Bologna che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione al giudizio in questione. Il Procuratore regionale, nelle proprie conclusioni scritte, chiedeva il rigetto di tale eccezione e illustrava le richieste istruttorie ritenute necessarie.

Con sentenza-ordinanza n. 421/10/GC del 26.3.2010, la Sezione giurisdizionale regionale accertava e dichiarava la propria giurisdizione e ordinava all’agente contabile A.T.M. s.p.a. del Comune di Ravenna la compilazione dei conti giudiziali in oggetto sulla base dei rilievi contabili esposti nell’ordinanza medesima, disponendo altresì che sia A.T.M. che il Comune di Ravenna fornissero risposta alle richieste istruttorie indicate.

5. All’esito degli adempimenti disposti, con decreto presidenziale dell’I.12.2010 veniva fissata l’udienza del 9.3.2011 per la discussione della causa. Con memoria depositata il 16.2.2011, A.T.M. s.p.a. reiterava in via principale la richiesta di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in merito alla controversia, “stante la mancanza della qualifica di agente contabile in capo all’intimata A.T.M. e all’assenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale” e in subordine di approvare il conto presentato da A.T.M. e Comune di Ravenna, dichiarando il discarico”.

6. In data 8.3.2011 A.T.M. s.p.a. ha notificato a questa Procura regionale copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione datato 4.3.2011, (omissis).

3. La sentenza-ordinanza n. 421/10/GC del 26.3.2010 richiamata nel controricorso del Procuratore regionale ed insieme ad esso depositata, riproduce le difese svolte nella memoria depositata dall’ATM, relative alla giurisdizione ed alle singole contestazioni presenti nella relazione, discute la questione di giurisdizione, si presenta intestata nel modo che si è detto, è sottoscritta dal relatore e dal presidente: nel dispositivo la Corte dei conti vi accerta ed afferma la propria giurisdizione, ordinando all’agente contabile ATM del Comune di Ravenna “la compilazione dei conti giudiziali in oggetto sulla base dei rilievi contabili esposti nella presente ordinanza entro 90 giorni dalla notifica”.

La decisione da conto nell’epigrafe che nella pubblica udienza del giorno 27.1.2010 sono stati ascoltati il relatore, il prof. avv. Antonio Carullo per il convenuto ed il rappresentante del Pubblico Ministero; richiama nell’esposizione in fatto al punto 11, 11.1. e 11.2. il contenuto della memoria 23.12.2009 in cui era stata opposta l’eccezione di difetto di giurisdizione, contestando la veste di agente contabile dell’ATM, la sua soggezione al giudizio di conto e conseguentemente alla giurisdizione della Corte dei conti; discute ed afferma ai punti da 1 a 1.7. e da 1.7.1. a 1.7.5. i presupposti di fatto e di diritto della giurisdizione contabile avuto riguardo alla posizione di agente contabile dell’ATM. 4. Detto questo, va osservato che le sezioni unite hanno avuto più volte occasione di affrontare il tema di come il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione si ambienti nei giudizi sui conti davanti a quella Corte e ciò avuto riguardo alla loro struttura, come disciplinata nel R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e ss. e R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 27 e ss., rispettivamente il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti ed il relativo regolamento di procedura.

4.1.1. In particolare, nella sentenza 18 gennaio 1991 n. 456, le sezioni unite hanno esaminato un caso in cui, dopo alcune decisioni interlocutorie – nella cui motivazione la sezione giurisdizionale per la Sardegna aveva tra l’altro considerato che i consorzi di bonifica erano obbligati alla presentazione dei propri conti consuntivi onde sottoporli alla verifica giurisdizionale della Corte dei conti ed aveva poi specificato i documenti occorrenti ai fini istruttori per l’esame della regolarità del conto – aveva fissato altra udienza per la prosecuzione del giudizio.

Ricevuta la notificazione di tale pronuncia, presidente e segretario del consorzio s’erano costituiti in giudizio e ne avevano impugnato le determinazioni, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e subito dopo avevano proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferivano nella loro sentenza le sezioni unite che il Procuratore generale della Corte dei conti, mediante controricorso, aveva sostenuto l’inammissibilità del regolamento, sul rilievo che nella fattispecie, con la decisione interlocutoria sopra menzionata la sezione giurisdizionale, oltre ad affermare l’assoggettabilità dei conti del Consorzio al giudizio di verificazione aveva contestualmente accertato l’obbligo di quell’ente di provvedere alla presentazione dei conti, sicchè tale decisione, in cui erano contenute statuizioni sia sulla giurisdizione sia su questione preliminare di merito, una volta notificata avrebbe dovuto essere gravata di appello davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti. Mancata tale impugnazione, la decisione era passata in cosa giudicata con conseguente preclusione di un loro successivo riesame tramite regolamento di giurisdizione o per altra via.

4.1.2. La risposta delle sezioni unite fu per contro nel senso che il ricorso per regolamento preventivo fosse ammissibile. E ciò in base a due considerazioni.

La prima fondata sulla ricostruzione della struttura dei giudizi per resa del conto (disciplinata dal R.D. n. 1214 del 1933, artt. 39 e ss.) e dei giudizi di conto (disciplinata dai precedenti artt. 27 e ss.), perchè essi si articolano in una fase sommaria necessaria, caratterizzata da assenza di contraddittorio con il soggetto cui si fa carico dell’obbligo del rendiconto, perchè parti del dibattito processuale sono esclusivamente il relatore, il presidente ed il rappresentante dell’ufficio del Pubblico ministero, ed in una successiva fase, eventuale, questa in contraddittorio, nella quale il conto è iscritto al ruolo di udienza e l’udienza è fissata per la discussione sul conto davanti alla sezione, dunque davanti allo stesso giudice e non in fase di impugnazione, dove perciò è dato alla parte chiamata al rendiconto di contestare la veste di agente contabile che la decisione interlocutoria gli abbia eventualmente attribuita. La seconda considerazione allora svolta dalle sezioni unite fu che, del resto, la lettura del provvedimento interlocutorio reso nel caso confermava la sua portata esclusivamente istruttoria, giacchè il suo dispositivo si esauriva nell’ordine di presentare entro il termine assegnato il conto e gli altri documenti specificamente indicati, mentre la sua motivazione si indirizzava a sorreggere la richiesta di rendicontazione ed a giustificare l’estensione della verifica all’intera gestione dell’ente.

4.2. Svolgimento analogo ha avuto il giudizio di resa di conto nel caso di recente preso in esame da queste sezioni unite nell’ordinanza 21 giugno 2010 n. 14891 e la ammissibilità del regolamento preventivo è stata ritenuta in base alle medesime considerazioni di diritto e di fatto svolte nella precedente sentenza.

5. Ciò posto, il ricorso per regolamento di giurisdizione, nel caso in esame, deve essere dichiarato inammissibile.

6. La giurisprudenza della Corte – a partire dalla sentenza delle sezioni unite 22 maggio 1996 n. 2466 – è costante nel ritenere che il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che nel giudizio sia stata pronunciata una decisione, che ha natura di sentenza, per la natura della questione su cui si è pronunciata, in senso preclusivo o meno dell’ulteriore corso del giudizio nel grado, attenga alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, idonea in sè a definire il giudizio.

Il caso che si prospetta all’esame delle sezioni unite presenta tratti che lo distinguono da quelli in precedenza riferiti.

Questo per la ragione che, prima che il regolamento fosse chiesto, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciata in modo espresso sulla questione, nella motivazione e nel dispositivo, con un provvedimento che presenta i tratti formali essenziali della sentenza, in quanto sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore.

La circostanza – messa in rilievo nelle precedenti decisioni della Corte – che i giudizi di conto siano strutturati nel senso di presentare una struttura a due fasi, la seconda solo eventuale ed essa solo a struttura necessariamente contraddittoria, non esclude che quando il contraddittorio si è stabilito, la parte chiede che il giudizio si arresti e a questo fine ponga una questione pregiudiziale potenzialmente impediente, se il giudice su tale questione si pronunzi e non ne differisca la decisione, questa assume i caratteri della sentenza (art. 279 cod. proc. civ.), e la questione non si presta ad essere rimessa in discussione nè nel corso ulteriore del medesimo grado di giudizio nè attraverso il regolamento preventivo, avuto riguardo all’interpretazione dell’art. 41 cod. proc. civ., che in sè non è rimessa in discussione nel caso concreto.

7. Il fondo della questione di giurisdizione resta assorbito.

8. Non vi sono spese processuali da liquidare.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando a sezioni unite, dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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