Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22382 del 22/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22382 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 157-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2014
2278

avvocati ELISABETTA LANZETTA, MORELLI MASSIMO, LUCIA
POLICASTRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

h

contro

GEIER RENATE C.F. GRERNT54L51B160B, RUNGGER MARTIN C.F.

Data pubblicazione: 22/10/2014

RNGMTN44S05H236N, SINNER DORIS C.F. SNNDRS53P63L1110,
DI LENA ELIANA C.F. DLNLNE51E47G300B, COMUNELLO ADOLFO
C.F. CMNDLF49S30B152Q, BIANCHI ALBERTO C.F.
BNCLRT49P01A952E, FERRARI LUISA C.F. FRRLSU48E56A952C,
LUISI LILIANA C.F. LSULLN47P41F132Y, MORIGI GIULIANA

CVLPRI47D08M208,7;
– intimati –

Nonché da:
FERRARI

LUISA

FRRLSU48E56A952C,

MORIGI

GIULIANA

MRGGLN48B63I472C, CAVALIERE PIETRO CVLPRI47D08M208J,
SINNER DORIS SNNDRS53P63L1110, GEIER RENATE
GRERNT54L51B160B, DI LENA ELIANA DLNLNE51E47G300B,
BIANCHI ALBERTO BNCLRT49P01A952E, LUISI LILIANA
LSULLN47P41F132Y, COMUNELLO ADOLFO CMNDLF49S30B152Q,
RUNGGER MARTIN RNGMTN44S05H236N, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso
lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREAS
STACUL, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

– I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 75/2008 della CORTE D’APPELLO DI

C.F. MRGGLN48B63I472C, CAVALIERE PIETRO C.F.

TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 13/12/2008
R.G.N. 47/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
,

VENUTI;

LANZETTA ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per accoglimento del ricorso principale, assorbimento
del ricorso incidentale.

-,

udito l’Avvocato CIRIELLO CHERUBINA per delega verbale

2

R.G. n. 157/10
Ud. 24.6.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha
affermato il diritto degli odierni intimati – tutti dipendenti
dell’INPS ed iscritti, fino al 30 settembre 1999 ; al Fondo per la
previdenza integrativa gestito dall’ente datore di lavoro – alla
restituzione delle somme trattenute dall’Istituto sulle loro
retribuzioni a titolo di contributo di solidarietà del 2% sulle
prestazioni integrative maturate a carico del Fondo (soppresso
dalla data suddetta), ai sensi della -L: n. 144 -del 1999, art. 64,
comma 5; •
A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta sul rilievo
che il contributo di solidarietà può essere imposto solamente ai
titolari di pensione integrativa già in fase di erogazione (dunque
ai soli dipendenti per i quali sia cessato -il rapporto di lavoro) e
non anche al personale ancora in servizio.
Per la cassazione della indicata sentenza l’INPS ha
proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resistono con
controricorso i dipendenti, i quali, nell’eccepire l’inammissibilità
del ricorso perché proposto tardivamente, propongono appello
incidentale- sulla base di un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza,
vanno riuniti a norma dell’art. 335 cod. proc. civ.
2_ Deve innanzitutto respingersi l’eccezione di
inammissibilità- del ricorso, proposta dai resistenti . sul rilievo che
la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2008,
mentre il ricorso- per cassazione -è stato consegnato all’Ufficiale
giudiziario per la notifica il 15 dicembre 2009, e cioè oltre il

La Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in

2

termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella
versione anteriore, qui applicabile, alla modifica introdotta
dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (cfr., sul
punto, Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 e Cass. 17 maggio 2011 n.
10846j secondo cui tale ultima disposizione si applica, ai sensi
dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi
2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una
successiva fase o di un successivo grado di giudizio).
Premesso: che per il notificante il termine decorre dalla
data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, avendo la
Consulta, con _sentenza n. 477/02, dichiarato

l’illegittimità

costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di
procedura: civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20
novembre 1982,, n. 890 (Notificazioni di atti-a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da
parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve rilevarsi che il 13 dicembre
2009, ultimo giorno per la rituale notifica, era festivo (domenica)
e quindi la scadenza, ex art. 155, comma 4, cod.- proc. civ. è
stata prorogata al 14 dicembre 2009, data quest’ultima in cui
Patto risulta essere stato consegnato all’Ufficiale giudiziario (v.
timbro apposto .dal medesimo in calce all’atto, contenente anche
la specifica delle spese, con relativa sottoscrizione).
3. -Con l’unico -motivo del ricorso principale PINPS,
denunziando violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio
1999, n. 144, art. 64, comma 5, sostiene che la interpretazione
secondo la quale vanno escluse dal contributo di solidarietà le
prestazioni integrative “maturate» alla data del 30 settembre
1999, finché le stesse, con la cessazione dal servizio, non siano
entrate nel patrimonio « dell’avente diritto, non tiene conto del
significato complessivo della disposizione dell’art. 64 citato che,

instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio

3

nel comma 3, riconosce il diritto alla pensione integrativa
calcolata sulla base delle normative regolamentari e “delle
anzianità contributive maturate” alla data del 1 ottobre 1999; ne
consegue che per prestazioni integrative – sulle quali deve
gravare il previsto contributo di solidarietà – devono intendersi
sia le prestazioni (già) “erogate” agli ex dipendenti alla data in
sensi del precedente comma 3, dai dipendenti ancora in servizio
ed iscritti al Fondo a quella stessa data; con l’ulteriore
conseguenza della legittimità del prelievo contributivo operato
sulle relative retribuzioni.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i dipendenti
lamentano che il giudice d’appellc> abbia compensato le spese di
entrambi i- gradi del giudizio, nonostante l’esito della lite sia stata
per loro favorevole.
5. Il ricorso principale è fondato.
Come già osservato da questa Corte nelle sue più recenti
decisioni (ord. n. 22973 del 2011; sent. n. 237 del 2012, non
massirnata; ord. n. 1497 del 2012; sent. n. 11087 del 2012), la
L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, nel disporre (comma 2), a
decorrere dal 1 ottobre 1999, la soppressione dei Fondi per la
previdenza integrativa dei dipendenti degli enti di cui alla L. 20
marzo 1975, n. 70 (e, quindi, anche dell’INPS), con contestuale
cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per
il finanziamento dei fondi medesimi, ha riconosciuto (comma 3)
agli iscritti ai Fondi soppressi “il diritto all’importo del
trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative
regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal
fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità
contributive maturate alla data del 1.10.1999”.
Attraverso questa disposizione, anche coloro che – alla data
della soppressione (1 ottobre 1999) – non avevano ancora
conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e
quindi non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti,

questione, sia gli importi di pensione integrativa “maturati”, ai

finiscono con l’acquisire comunque la prestazione integrativa; in
altri termini “tutti” i dipendenti di questi enti “maturano” la
pensione integrativa nella misura conseguita al primo ottobre
1999, ancorché la sua concreta erogazione competa poi solo al
momento dell’acquisizione della pensione obbligatoria, secondo
la regola, ormai generalizzata – L. 27 dicembre 1997, n. 449, ex
solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per
l’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.
Inoltre – parte finale del comma 3 – gli importi maturati al 1
ottobre 1999, vengono rivalutati annualmente sulla base degli
indici Istat, di talché, al momento del conseguimento della
pensione obbligatoria, i dipendenti in servizio avranno diritto alla
pensione integrativa nel maturato al 1 ottobre 1999,
incrementato della rivalutazione per ciascuno degli anni che li
separano dalla pensione.
Infine, l’art. 64 (comrna 5) introduce, dalla medesima data
del I ottobre 1999, un contributo di solidarietà del 2% su dette
pensioni integrative, precisando che lo stesso è dovuto “sulle
prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria
erogate o maturate presso i fondi
6. La questione che si è posta è la seguente: se detto
contributo di solidarietà del 2% debba gravare solo su coloro che
percepiscono la pensione integrativa, oppure anche (attraverso
ritenute sulla retribuzione) sui dipendenti in servizio, i quali, pur
non ricevendola concretamente, l’abbiano già maturata.
7. Il combinato disposto di queste norme aveva indotto
alcuni giudici di merito ad ,accogliere la tesi dell’INPS, ritenendo
che

la

formula

legislativa

“prestazioni

integrative

dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate
presso i fondi…” doveva essere intesa con riferimento non solo ai
trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla
somma maturata, (sempre a titolo di trattamento pensionistico
integrativo) dai dipendenti in servizio sulla base degli

art. 59, comma 3 -, per cui la pensione integrativa si consegue

5

accantonamenti effettuati fino al 30 settembre 1999, dovendo,
quindi, il contributo di solidarietà essere versato anche da tali
dipendenti (su quel “maturato”) attraverso trattenuta sulle
retribuzioni. Si privilegiava, in tal senso, il riferimento fatto dalla
legge al “maturato”, e si considerava anche la peculiarità del
sistema per cui anche le pensioni “maturate” al 1 ottobre 1999
annualmente in base agli indici Istat (in deroga al principio
generale per cui si rivaluta solo la pensione liquidata), di talché
costoro avrebbero percepito il maturato all’ottobre 1999
incrementato dalla rivalutazione annuale a partire da quella data
fino al pensionamento (decorrente anche molti anni dopo) senza
pagare alcunché; con la conseguenza che, mentre per i
pensionati del Fondo detta rivalutazione trovava copertura nel
contributo di solidarietà, per coloro che erano ancora in servizio,
ove ritenuti esenti dal contributo di solidarietà, la rivalutazione
non avrebbe trovato alcuna forma di copertura, con conseguente
squilibrio finanziario.
8. La giurisprudenza di legittimità era, però, orientata (tra
le tante Cass. n. 11732 del 2009; n. 13454 del- 2010; n. 3452 del
2011) a ritenere che il contributo di solidarietà non dovesse
gravare sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, dando
preminente rilievo al fatto che la legge lo impone sulle
“prestazioni integrative”, da intendersi, con tale espressione, le
prestazioni riguardo alle quali (ancorché non erogate, stante la
contrapposizione ricavabile dall’utilizzo, nell’art. 64, comma 5,
della disgiuntiva “o”) si sia perfezionato il relativo diritto; diritto
che sorge, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità,
non soltanto per effetto delle “anzianità contributive maturate
alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal – comma 3), ma nella
ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi – contemplati
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari – tra cui
l’intervenuta cessazione dal servizio.

dai dipendenti in servizio, ma non liquidate, si rivalutavano

9. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19,
convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore è
intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione
autentica, affermando quanto segue: “Le disposizioni di cui alla
L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel
senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative
dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in
servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul
maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999
ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività
lavorativa”.
10.

La regola espressa dalla norma risultante dalla

disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione
autentica è molto chiara: il contributo di solidarietà è dovuto sia
dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative M, godimento, sia
dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul
“maturato” della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è
trattenuto sulla retribuzione.

C

. 196P,40

11. Il giudice delle leggThdhiamato a verificare la conformità
di questa norma alla Costituzione, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione
all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU), osservando, in
sintesi, che detta disposizione è non solo dichiaratamente di
interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale.
Ha aggiunto che è innegabile che esistesse, nella specie, in
ordine all’applicazione della norma interpretata, <

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