Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22381 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. un., 27/10/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente di sezione –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57 presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEFUSCO RAFFAELE, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO e GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELONE ENRICO, per delega a

margine del controricorso;

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato MANGIAPANE FILIPPO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

46348/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI;

udito l’avvocato Raffaele MONTEFUSCO, in proprio e per delega

dell’avvocato Enrico Angelone:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede il rigetto del ricorso e la

dichiarazione di giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi in

contestazione, con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ingiunzione n. 68133 notificata il 17.11.2009 l’INPDAP richiese ad N.E., ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, il pagamento pro quota (in una con la sorella N.G. alla quale in pari data veniva notificata ingiunzione 68132) della somma di Euro 10.610,94 quale somma indebitamente riscossa dopo la morte del genitore N.C. ((OMISSIS)) a titolo di ratei pensionistici erogati nei mesi di luglio – agosto – settembre 2007.

In data 17.12.2009 le N. proposero distinti atti di opposizione innanzi al Tribunale di Napoli: N.E., in particolare, lamentò la genericità della pretesa e precisò che era stato immediatamente rappresentato all’INPDAP il fatto (decesso) estintivo del rapporto e che pertanto gravava sul solo INPDAP l’errore commesso con il versamento all’Erario delle ritenute d’acconto operate sui ratei di agosto e settembre, con la conseguenza per la quale le somme da restituire erano solo il netto dei ratei accreditati post mortem sul conto del pensionato e che del pari nessuna restituzione era dovuta in relazione al rimborso IRPEF che INPDAP aveva operato sulla base delle risultanze del modello 730/2006 del N..

Nella pendenza dei due procedimenti, che medio tempore erano stati riuniti dal Tribunale, N.G. ebbe ad adire la Corte dei Conti opponendosi alla ingiunzione 68132 a suo carico: quel giudice, con sentenza 1579 del 2010, sul rilievo che la controversia non incideva su materia pensionistica ma su un rapporto di percezione di ratei indebiti, segnalando contestazioni sull’ammontare della restituzione dei ratei e delle ritenute IRPEF operate, ha declinato in favore del giudice civile.

Con ricorso ex art. 41 c.p.c. in data 10.2.2011 N.E. ha quindi chiesto alle Sezioni Unite, sulla base della controversia come rappresentata e ritenendo che la sua cognizione esulasse dalla competenza della Corte dei Conti, di regolare la giurisdizione.

Con controricorso del 2/3/2011 N.G. ha aderito alla prospettazione della ricorrente.

Con propria difesa del 25.3.2011 l’INPDAP, premesso che la statuizione negativa della Corte dei Conti sulla impugnativa di N.G. doveva ritenersi vincolante anche per la E. N., stante la avvenuta riunione dei due procedimenti civili di opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, ha comunque concluso per la insussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni e per la spettanza della cognizione al G.O. ed al Giudice Tributario in relazione al petitum restitutorio ed alla questione delle ritenute IRPEF versate. E. e N.G. hanno depositato memorie finali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Priva di fondamento è, in primo luogo, l’ipotesi – affacciata da INPDAP in premessa del suo controricorso – di una efficacia di giudicato, anche nei riguardi di N.E., della pronunzia 1579/2010 della Corte dei Conti (che, come rammentato, aveva declinato per carenza di propria giurisdizione a provvedere sulla opposizione proposta in quella sede dalla sola N.G.):

non essendo la riunione dei due giudizi disposta dal Tribunale rilevante al di fuori di quel processo non si scorge come quella declinatoria possa precludere la proposizione del regolamento di N.E..

2) Certamente quella declinatoria ha invece precluso la proposizione del regolamento “adesivo” della N.G. (debitamente notificato il 2.3.2011 ad N.E. e ad INPDAP e qualificato, in modo affatto irrilevante, come “controricorso”).

N.G., infatti, che aveva adito il Tribunale di Napoli, ha successivamente investito della sua richiesta la Corte dei Conti- sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – che, con la rammentata sentenza 1579 de 2010, ha declinato la propria giurisdizione. Tale declinatoria non è stata appellata dalla N.G..

Orbene, la preclusione, a proporre in sede di procedimento innanzi ad un giudice (nella specie il Tribunale ordinario) il regolamento di giurisdizione, determinata dal fatto che altro giudice (nella specie la Corte dei Conti), investito della stessa domanda dalla stessa parte, abbia declinato la propria giurisdizione è conseguenza ineludibile del principio di unicità della giurisdizione portato ad emersione nell’anno 2007 con le prime pronunzie di questa Corte e del Giudice delle leggi afferenti il fenomeno della traslatio e tradotto in norme prima dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 e poi dal D.Lgs. 104 del 2010, art. 11, comma 2. Ed è sulla scorta di tale principio che queste Sezioni Unite hanno affermato che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all’ipotesi di proposizione di tale rimedio nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, ma che tale preclusione debba ritenersi operativa anche nel caso in cui il regolamento venga proposto a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di potestas iudicandi (in tal senso S.U. 14828 del 2010 – anche S.U. n. 23596 del 2010 e n. 14960 del 2011). Del tutto coerente con il detto principio di tendenziale unicità della giurisdizione è poi il rilievo afferente la efficacia espansiva esterna della pronunzia sulla (propria) giurisdizione resa in un giudizio, pronunzia che impedisce, alla parte che della stessa giurisdizione non abbia preventivamente dubitato all’interno di quel giudizio e che dalla sua affermazione non abbia neanche dissentito con il rimedio impugnatorio proprio del giudizio stesso, di riproporre quel dubbio con il regolamento in successivo, e diverso, ambito processuale. Altrettanto coerente con tale principio, è il rilievo, speculare a quello appena formulato, per il quale l’efficacia esterna della pronunzia sulla giurisdizione se comporta i detti limiti alle espressioni di dissenso della parte processuale non si esplica in modo cogente a carico della diversa giurisdizione chiamata a conoscere “in continuità” della stessa domanda, in tal caso essendo stato previsto e regolato l’interpello officioso di queste Sezioni Unite tanto dalla L. n. 69 del 2009 quanto dal D.Lgs. 104 del 2010.

Ebbene può affermarsi che costituisca applicazione dei ridetti principi l’affermazione della sussistenza di preclusione a proporre regolamento nello stesso giudizio già pendente quando altro e diverso giudice, interpellato sulla stessa domanda dalla stessa parte, abbia declinato di provvedere sì che quella parte – acquiescente a quella declinatoria e senza alcuna riassunzione – si trovi ad essere “già” parte di quel giudizio.

3) Venendo, quindi, all’esame del regolamento di N.E., appare a Collegio essere evidente che non si verte in tema di determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico (sulla cognizione a conoscere del quale da ultimo si rammenta la pronunzia di S.U. n. 5927 del 2011) ma soltanto di controversia sulla debenza dell’intero rateo corrisposto post mortem del pensionato, incamerato dagli eredi, e prò parte già restituito, una controversia quindi afferente la sola fondatezza della azione di ripetizione di indebito proposta da INPDAP con oggetto una quota parte dei ratei pensionistici corrisposti dopo la morte del pensionato con accredito sul conto corrente de medesimo. Non si scorge, pertanto, alcuna ragione per assegnare alla cognizione della Corte dei Conti la controversia in questione, certamente spettante, nella specie, alla cognizione del giudice ordinario. Va anche rammentato che queste S.U. in una assai recente decisione (n. 21586 del 2011) hanno ribadito il costante indirizzo che esclude la giurisdizione del giudice contabile anche con riferimento all’azione di ripetizione di indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, per i ratei corrisposti al beneficiario. E tale conclusione conserva piena validità anche per la parte in cui si pretende dall’INPDAP la restituzione delle somme da esso versate all’Erario come ritenuta di acconto: il rapporto privatistico tra INPDAP e percettori, al quale è estranea l’Amministrazione Finanziaria, non viene a contenere una contestazione diretta della debenza all’Erario della somma trattenuta, contestazione da sottoporre al Giudice Tributario, dato che tal debenza può essere accertata anche solo incidentalmente dallo stesso giudice del rapporto. Queste S.U. hanno di recente al proposito affermato (S.U. 2064 del 2011) – con riguardo alla controversia tra un contribuente ed una società concessionaria della riscossione dei tributi locali nella quale il primo chiedeva la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA) – che la sua cognizione spettasse alla giurisdizione ordinaria, perchè la controversia stessa non aveva ad oggetto un rapporto tributano tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, comportante un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta contestata. E tal principio deve trovare piena applicazione nel caso oggetto di disamina.

Pertanto, e conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso di N.G. e provvedendosi su quello di N.E. si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (innanzi a quale già pende la controversia). Appare opportuno compensare le spese del regolamento tra N.G. ed INPDAP e di contro gravare questo ultimo delle spese sostenute da N.E., la cui prospettazione è stata condivisa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il controricorso di N.G.;

provvedendo sul ricorso di N.E. dichiara a giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese di lite tra G. N. ed INPDAP e condanna INPDAP a versare ad N.E. per spese di giudizio Euro 1.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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