Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22381 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4984/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 467/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/02/2011 R.G.N. 209/08.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 29.6.2010 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra V.M. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo 18.32004/31.5.2004, facendo riferimento alla causale “per esigenze tecniche, organizzative produttive di carattere straordinario nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18, 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, che prevedono il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di ferie dovute a tutto il personale nel periodo estivo””, confermando la condanna di Poste spa al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla domanda giudiziaria al ripristino del rapporto.

che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, chiedendo, in subordine, l’applicazione dello jus superveniens; è rimasta intimata la C..

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso la società ricorrente lamenta:

1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell’apposizione del termine al contratto senza considerare che sarebbero state invece indicare le ragioni tecniche, organizzative,produttive o sostitutive, come dettato dal D.Lgs. n. 368, citato art. 1. Avrebbe infatti Poste spa indicato le ragioni sostitutive di personale con mansioni di recapito ed il luogo della prestazione.

2) l’omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rispetto alle evidenti specificazioni contenute nel contratto di assunzione. Inoltre la sentenza non spiegherebbe perchè della genericità della causale.

3) la violazione a falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e della nullità del clausola appositiva del termine non avrebbe comportato la nullità dell’intero contratto. A dire della ricorrente non può affermarsi che le parti, in caso di nullità del termine, avrebbero comunque voluto concludere il contratto, ciò escludendo quindi l’applicazione del principio di cui all’art. 1419 c.p.c., comma 2, sulla nullità parziale.

4) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente le retribuzioni non potevano che decorrere dal momento in cui vi era stata l’effettiva ripresa del servizio, stante la natura sinallagmatica delle prestazioni, e, quanto quanto all’aliunde perceptum sarebbe stato onere della lavoratrice provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e di non aver percepito somme a titolo retributivo.

5) In subordine Poste spa ha chiesto l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6 e che in applicazione dello jus superveniens il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla citata norma.

che ritiene il Collegio si debbano rigettare i primi quattro motivi, accogliendo solo l’ultimo motivo con riferimento all’applicazione dello jus superveniens.

Che i primi due motivi, connessi, sono inammissibili;si ricaverebbe infatti dalla parte espositiva di entrambi gli atti introduttivi del presente giudizio, ricorso e controricorso, che la causale prevista nel contratto stipulato tra le parti non è quella che erroneamente è stata indicata ed esaminata nella sentenza impugnata, ma quella inerente a “ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito,presso la regione Nord Est..”;

Che tuttavia la ricorrente Poste avrebbe dovuto lamentare, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, l’errore di fatto in cui la Corte territoriale era incorsa, analizzando una causale che non era quella indicata nel contratto a termine stipulato dalle parti. Peraltro in questa sede la ricorrente si è limitata a sostenere la legittimità della causale sostitutiva e la specificità della stessa, senza neanche provvedere al deposito del contratto individuale e degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, al fine di consentire a questa corte di verificare direttamente quale fossero la effettiva causale e quali le rispettive difese delle parti.

Che è infondato il terzo motivo di ricorso. Questa Corte ha più volte ribadito che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuova, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Da ciò deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (così Cass. 12985/2008, Cass. n. 7244/2014).

Che invece va accolto quinto motivo, con conseguente rifiuto del quarto, il quarto, con riferimento all’applicazione dello jus superveniens, costituito dalla normativa di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, come richiesto da parte ricorrente, trattandosi di giudizio “pendente” ai sensi del citato art. 32, comma 7. Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n. 21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva, posto che la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. Nel caso in esame la società ricorrente, soccombente in primo grado e dunque appellante in secondo grado, ha impugnato con ricorso di cassazione la sentenza di appello nella parte in cui aveva disposto la condanna al risarcimento del danno, denunciando l’errata applicazione degli art. 1206 c.c. e segg., in punto di esatta determinazione dell’obbligo retributivo con riguardo alla messa in mora. La ricorrente ha quindi proposto ricorsonontro la parte principale della decisione, non solo dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità inscindibile, la parte legata alla quantificazione del risarcimento del danno.

Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit., all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr. Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente la L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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