Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22381 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. I, 15/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12224/19 proposto da:

H.B.Y., elettivamente domiciliato a Porto Sant’Elpidio, v.

Adige n. 113, presso l’avvocato Lara Petracci, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 4.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.B.Y., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire agli abusi sessuali di cui era rimasto vittima da parte di un medico di famiglia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento H.B.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 2.12.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 4.10.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) la domanda di concessione dello status di rifugiato non era stata reiterata in appello;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”, nè poteva ritenersi integrato in Italia.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.B.Y. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il racconto dei fatti da lui posti a fondamento della domanda di protezione internazionale.

Deduce che le contraddizioni rilevate dalla Corte d’appello in realtà non erano tali, e che comunque la Corte d’appello avrebbe violato i criteri di giudizio dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma non può quindi dirsi violata sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato esaustivo conto della ragione per la quale il racconto del richiedente doveva ritenersi inverosimile: e cioè l’essere sommamente improbabile che la persona la quale aveva avuto un rapporto omosessuale con lui potesse denunciarlo o diffondere le fotografie scattate in quell’occasione, in quanto, così facendo, si sarebbe esposta anch’essa al rischio di arresto. Tale motivazione è ovviamente plausibile e coerente, nè il ricorrente indica a quale diversa valutazione la Corte d’appello sarebbe potuta pervenire, se avesse preso in esame analiticamente le altre circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Ed infatti l’inattendibilità derivante dalla contraddizione sopra rilevata non verrebbe meno nè prendendo in esame gli sforzi compiuti dal richiedente per circostanziare la domanda; nè indagando se questi non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; nè prendendo in esame la data di presentazione della domanda di protezione.

Lo stabilire, poi, se le dichiarazioni del ricorrente potevano essere interpretate in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito è ovviamente questione di puro fatto, incensurabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito.

Deduce che la Corte d’appello non ha indagato ex officio sulla situazione di violenza generalizzata esistente in Ghana, e comunque non si è avvalso di fonti attendibili ed aggiornate.

2.1. La censura è inammissibile perchè, nei termini in cui è formulata, non consente a questa Corte di stabilirne l’astratta rilevanza e, di conseguenza, di valutare se sussista l’interesse a proporlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo si limita a sostenere questo il nucleo della censura – che il Giudice di merito avrebbe malamente valutato la condizione del Ghana, e sarebbe perciò giunto alla erronea conclusione che in quel Paese non sia in atto un conflitto armato.

Tuttavia, se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso.

In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio.

Nel caso di specie il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha immotivatamente escluso l’esistenza in Ghana d’un conflitto armato, ma non indica in alcun modo da quali fonti internazionali, attendibili ed aggiornate, dovrebbe risultare il contrario.

Da ultimo, non sarà superfluo ricordare che questa Corte ha già ripetutamente rigettato numerosi ricorsi avverso sentenze di merito le quali avevano ritenuto non sussistente in Ghana una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (ex multis, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 20247 del 25.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19964 del 23.9.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 19502 del 18.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19339 del 17.9.2020).

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che tale decisione è erronea perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la situazione del paese di origine del richiedente.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria osservando che il richiedente non aveva nè allegato, nè provato alcuna situazione di “vulnerabilità” legata al suo vissuto personale, piuttosto che alla generale condizione del Paese di provenienza.

Nell’impugnare tale statuizione il ricorrente, con riferimento alla sua situazione soggettiva, nemmeno nel ricorso per cassazione indica mai in cosa consisterebbe la sua situazione di vulnerabilità, nè quale o quali dei suoi diritti fondamentali verrebbero violati in caso di rimpatrio.

Il motivo, per contro, in null’altro consiste se non in una generica declamazione di mai precisati “rischi” e mai circostanziate “lesioni di diritti” cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Ma la “situazione di vulnerabilità” rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è sempre una condizione personale e peculiare, e non può essere ravvisata nè nelle condizioni generali del paese di provenienza, nè nelle circostanze riferite dal richiedente quando, come nel caso di specie, tali circostanze siano state reputate inveritiere dal giudice di merito.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA