Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22381 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17444/2015 proposto da:

B.M.E., in proprio e nella qualità di procuratore

generale di B.M.; T.M.G.; Be.Mo.;

tutti quali eredi di B.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato Tedeschini

Federico, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Granara Daniele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Marina Blu S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Corinaldesi Pier Luigi, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

GE.COS. Generale Costruzioni S.r.l. in liquidazione e concordato, in

persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore,

incorporante la società San Giuliano s.p.a., elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 101, presso lo studio

dell’avvocato Piselli Mario, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati Boldrini Giovanni, Pesaresi Moreno, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Bruno Tassone, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente Marina Blu, l’Avvocato Roberto

Catalano, con delega, ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2002, l’ing. B. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la Marina di Rimini s.p.a. e la San Giuliano s.p.a., chiedendo dichiararsi l’inadempimento delle convenute al disposto dell’art. 2578 c.c. e della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 9, nonchè alle pattuizioni di cui alla scrittura in data 12 novembre 1987, con conseguente condanna delle medesime al risarcimento dei danni subiti. L’attore deduceva l’illegittima cessione del progetto, diretto ad ottenere la concessione demaniale ed edilizia per la realizzazione della darsena di (OMISSIS)-(OMISSIS), da parte della San Giuliano in favore della Marina di Rimini s.p.a. e la avvenuta modificazione strutturale, non autorizzata dalla predetta scrittura, della progettazione da lui eseguita. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1203/2007, rigettava la domanda.

2. Con sentenza n. 642/2015, depositata il 30 marzo 2015, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto dall’ing. B.. Il giudice del gravame riteneva implicitamente prestato il consenso da parte del professionista alle modifiche del progetto, quanto ai diritti di utilizzazione economica, e reputava necessarie e, quindi, idonee ad escludere il diritto morale del B. ad opporsi alla modifica dell’opera – le modificazioni eseguite, in quanto necessitate da problematiche eminentemente esecutive, o da valutazioni di ordine economico e dirette alla più razionale utilizzazione dell’opera, anche in considerazione del tempo trascorso. La Corte escludeva, altresì, che da siffatte modificazioni dell’opera fosse derivato un discredito all’autore, rilevante ai fini risarcitori, ed escludeva una responsabilità della committente per violazione dei patti contrattuali, escludendo – al riguardo – la legittimazione passiva di Marina Blu s.p.a., in quanto estranea alla convenzione intercorsa tra il B. e la San Giuliano.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso B.M.E., B.M., T.M.G. e B.M., quali eredi di B.A., nei confronti della Marina Blu s.p.a. (già Marina di Rimini s.p.a.) e della San Giuliano s.p.a., affidato ad otto motivi, illustrati con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. Si è costituita nel presente giudizio, con controricorso, la GE.COS. – Generali Costruzioni s.r.l. in liquidazione e concordato, quale incorporante la san Giuliano s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, gli eredi di B.A. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2577 e 2578 c.c., L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 99, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Lamentano gli istanti che la Corte d’appello abbia ritenuto non applicabili le disposizioni succitate, dalle quali si desume il diritto dell’esecutore di lavori di ingegneria -. oltre al diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera, ai sensi dell’art. 2577 c.c. il diritto ad un indennizzo o equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico senza il consenso dell’autore, come previsto dall’art. 2578 c.c. e dalla L. n. 633 del 1941, art. 99. E non potrebbe revocarsi in dubbio, ad avviso degli istanti, che “le soluzioni tecniche progettate dall’ing. B. erano originali, ai sensi dell’art. 2578 c.c.”.

1.2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione dell’impugnata sentenza va corretta, ex art. 384 c.p.c., comma 4.

1.2.1. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, invero, risalente agli anni ‘30, i progetti dei lavori di ingegneria sono compresi fra le opere scientifiche tutelabili, ma mentre tutte le altre opere dell’ingegno sono tutelate qualunque ne sia il merito e la destinazione, per i progetti di ingegneria, invece, la tutela è subordinata alla condizione che presentino risoluzioni originali di problemi tecnici. Il che si verifica o nel caso di applicazione dei nuovi principi o regole tecniche di ingegneria, ovvero almeno un’applicazione nuova di preesistenti principi concepita con impronta originale dall’autore del progetto. Restano pertanto esclusi dalla tutela della legge, malgrado l’adempimento delle formalità prescritte, i progetti di lavori di ingegneria costituenti semplice ed ordinaria applicazione di regole e principi scientifici di dominio comune. Costituisce indagine di diritto soggetta al sindacato della Cassazione esaminare se gli elementi costitutivi di un progetto di lavori di ingegneria abbiano, oppure no, gli anzidetti requisiti (Cass., 28/04/1932, n. 1527).

Negli anni successivi, si è ribadito che le soluzioni originali di problemi tecnici, di cui all’art. 2578 c.c., devono intendersi costituite dall’applicazione di nuovi principi o regole tecniche, oppure dall’applicazione di preesistenti principi e regole, contraddistinta da un’impronta geniale concepita con carattere creativo (Cass., 23/01/1954, n. 143; Cass., 03/06/1968, n. 1678).

1.2.2. Ebbene, nel caso concreto, nulla risulta dedotto in modo specifico dai ricorrenti, quanto alla creatività ed alla genialità della progettazione eseguita dal loro dante causa, essendosi i medesimi limitati ad una generica allegazione circa l’originalità delle soluzioni tecniche adottate dall’ing. B. (p. 14). Nè si evince alcunchè dagli atti, al riguardo, neppure dall’unico passaggio della relazione di c.t.u. trascritto dalla controricorrente GE. COS. (p. 6), che fonda l’eventuale indennizzo o equo compenso, in ipotesi dovuto al B., esclusivamente sull’abusiva utilizzazione del suo nome, ma non certo sull’adozione di soluzioni originati e creative.

1.2.3. E neppure il diritto al compenso in discussione potrebbe riconoscersi in base alla L. n. 633 del 1941, art. 99, laddove è stabilito che “All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”. Anche con riferimento alla norma in esame, questa Corte ha, invero, stabilito che l’art. 99 succitato protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d’ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell’esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni, o manifestamente, o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto (Cass., 13/02/1987, n. 1558).

1.3. Per le ragioni esposte, il mezzo deve, pertanto essere disatteso.

2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, gli eredi B. denunciano la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 20, art. 112 c.p.c., artt. 1175,1176,1218,1322 e 1362 c.c., art. 2 Cost., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto – eccedendo, perfino dai limiti della domanda – che il diritto morale del B. ad opporsi alle modifiche della progettazione eseguita – sebbene si trattasse di ben dieci modifiche strutturali – sarebbe stato escluso dal fatto che tali modificazioni si erano rese necessarie per problematiche eminentemente esecutive, o in forza di valutazioni di ordine economico e dirette alla più razionale utilizzazione dell’opera, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso. Per un verso, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 6 della convenzione del 12 novembre 1987 – nel suo tenore letterale – escludeva qualsiasi modifica al progetto e all’opera “senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi diritto”, per altro verso, che l’inadempimento a siffatta scrittura radicava il diritto del progettista al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1218 c.c., da ritenersi in re ipsa.

2.2. Avrebbe, pertanto, errato il giudice di seconde cure – a parere degli istanti – nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno per la lesione del diritto morale di autore dovesse discendere dall'”oggettivo discredito che dalle modifiche apportate possa essere derivato al progettista, nella specie indimostrato”, ma allegato dal professionista solo in via ipotetica ed eventuale. Per contro, secondo i ricorrenti, l’esistenza del discreto non rileverebbe in alcun modo, nella fattispecie in esame, essendo state le modifiche in contestazione “eseguite in violazione di una precisa norma contrattuale, liberamente pattuita dalle parti contraenti nell’esercizio della loro autonomia privata” (art. 1322 c.c.), sebbene tale pattuizione, come incongruamente affermato dalla Corte territoriale, fosse “priva di sanzione”. Sarebbe, per vero, di tutta evidenza che siffatta sanzione sì concreti nelle conseguenze che la legge stessa (art. 1218 c.c.) ascrive all’illecito contrattuale, nella specie individuabile nell’inadempimento della scrittura dei 12 novembre 1987.

2.3. Nè andrebbe tralasciato il rilievo che il diritto al risarcimento del danno si è concretizzato, nella specie, anche per effetto dell’attribuzione dell’opera realizzata al B., mediante inserimento del nome di quest’ultimo tra i progettisti di un’opera diversa da quella da lui progettata.

2.4. Le censure sono infondate.

2.4.1. Ai sensi dell’art. 2577 c.c., l’autore – anche se ha ceduto i diritti all’utilizzazione dell’opera – può sempre “rivendicare la paternità della stessa e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell’opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. La lesione del diritto dell’autore alla paternità dell’opera dà, altresì, luogo, come la violazione di un qualsiasi diritto, all’azione per il risarcimento dei danni che a tale lesione siano conseguiti.

A tal riguardo, questa Corte ha, tuttavia, da tempo precisato che il diritto morale d’autore, ed in specie il diritto all’integrità dell’opera, va risarcito, in caso di violazione da parte di terzi, soltanto con riguardo al pregiudizio patrimoniale (quale ad esempio il lucro cessante), che possa risentire a seguito dell’altrui comportamento illecito, restando risarcibili i danni non patrimoniali (morali) soltanto quando il comportamento del terzo costituisca anche reato (Cass., 08/07/1992, n. 8336; Cass., 26/04/1968, n. 1274). Tale principio è stato, altresì, ribadito più di recente, sia pure con qualche precisazione concernente il danno non patrimoniale, essendosi affermato che la lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico (art. 1223 c.c.) al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno – laddove in concreto ravvisabile – è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata (Cass., 16/12/2010, n. 25510). Ed invero, a seguito delle mutate coordinate giurisprudenziali del danno non patrimoniale, quali si sono venute enucleando per effetto di un autorevole arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, il danno in questione non è risarcibile esclusivamente nelle ipotesi nelle quali nel comportamento dell’autore dell’illecito sia configurabile un reato.

Si è, per vero, stabilito – al riguardo – che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cass. Sez. U., 11/11/2008, n. 26972).

2.4.2. Alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento succitato, è evidente che si palesa del tutto erroneo e non condivisibile l’assunto dei ricorrenti, secondo cui la violazione della menzionata clausola contrattuale, che vietava qualsiasi modifica non autorizzata del progetto e dell’opera, darebbe luogo ad un danno in re ipsa, per effetto dell’inadempimento contrattuale. E’ di tutta evidenza, infatti, che – sul piano generale – i parametri del risarcimento del danno (applicabili anche alla responsabilità aquiliana, per effetto del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.) sono costituiti dal lucro cessante e dal danno emergente (art. 1223 cod. civ), che il creditore danneggiato, sebbene assistito dalla presunzione di colpa del debitore, è comunque tenuto a dimostrare. In tema di responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni, invero, il creditore è esonerato solo dalla prova della colpa del debitore inadempiente e non pure da quella della esistenza del danno (Cass., 25/06/1966, n. 1634; Cass., 13/05/1969, n. 1632; Cass., 05/03/1973, n. 608).

Nella specifica materia del diritto di autore, il pregiudizio patrimoniale è, pertanto, ristorabile qualora il disconoscimento o la modificazione non autorizzata dell’opera abbiano determinato come dianzi detto – un concreto pregiudizio per l’autore, sotto i profili di cui all’art. 1223 c.c. Senonchè, nel caso concreto, nessun pregiudizio di tal fatta risulta avere subito il professionista, e per esso i suoi eredi, posto che, sia dall’impugnata sentenza (p. 3) che dallo stralcio della c.t.u. trascritta dalla resistente GE. COS. (p. 6), si evince che il B. è stato integralmente soddisfatto delle sue pretese economiche, “compresa la maggiorazione tariffaria”, per avere la committente integralmente adempiuto gli obblighi assunti, e non spettando al medesimo – per le ragioni suesposte neppure l’indennizzo ex art. 2578 c.c. e L. n. 633 del 1941, art. 99. D’altro canto, nessun’altro specifico pregiudizio patrimoniale hanno allegato i ricorrenti, che si sono limitati a dedurre la pretesa, erronea, sussistenza di un danno in re ipsa.

2.4,3. Del pari, non risulta allegato dagli istanti alcun concreto pregiudizio all’onore o alla reputazione, o ad altri diritti costituzionalmente garantiti -. alla stregua di quanto dianzi rilevato che possa essere derivato al loro autore dall’utilizzazione dell’opera e del progetto da parte della committente. Allegazione tanto più necessaria, a fronte di un accertamento in fatto, operato dalla Corte d’appello, secondo cui le modifiche apportate non avevano carattere innovativo o strutturale, essendo necessitate esclusivamente dal tempo trascorso e da valutazioni di ordine economico, connesse anche alla più razionale utilizzazione dell’opera, ed eseguite, peraltro, nel rispetto della paternità dell’opera stessa, non disconosciuta, nè attribuita a terzi. Per il che tali modifiche non richiedevano neppure – a parere dei giudici di primo e secondo grado – autorizzazione alcuna da parte del progettista.

Sotto il profilo in esame, va altresì osservato che, attesa la necessità di contemperare il diritto dell’autore della opera intellettuale con quello del committente, il progettista di un’opera di architettura non può legittimamente opporsi ad una variazione necessaria del progetto per ricondurre il costo della stessa nei limiti della spesa che il committente ha indicato di voler sostenere, o per altre ragioni di concreta utilizzabilità dell’opera (Cass., 03/11/1981, n. 5786). Nè i ricorrenti hanno dimostrato in alcun modo sul pianto tecnico nei giudizio di merito – nulla desumendosi dagli atti – che le dieci difformità, soltanto elencate, abbiano inciso in maniera strutturale ed innovativa sull’opera del loro dante causa.

2.4.4, pa quanto suesposto consegue che neppure la doglianza concernente “l’illegittimo inserimento del nome dell’ing. Berbero tra i progettisti di un’opera diversa da quella da lui progettata” coglie nel segno, in difetto di concreti elementi di riscontro – forniti nelle fase di merito – circa l’effettiva diversità strutturale dell’opera realizzata.

2.5. Per le considerazioni che precedono, dunque, le doglianze in esame vanno rigettate.

3. Resta assorbito l’ottavo motivo di ricorso, concernente la legittimazione passiva di una delle due società, originariamente convenute in giudizio.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Concorrono giusti motivi – tenuto conto della materia del contendere e delle ragioni della decisione – per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza ei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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