Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22381 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34471-2018 proposto da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO AUGUSTO CANDIA;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4113/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Consorzio per le Autostrade Siciliane impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame dell’ANAS s.p.a., ha riformato l’impugnata decisione di primo grado – nella parte in cui, in merito agli oneri sostenuti per la realizzazione dell’autostrada Messina-Palermo, questa aveva liquidato le somme dovute al Consorzio a titolo di spese generali e altri costi di investimento calcolandone l’ammontare sull’importo lordo dei lavori appaltati – sull’assunto che in base alla relativa convenzione 27 novembre 2000, art. 27, non era al contrario dubitabile che la liquidazione dovesse tenere conto dei soli oneri effettivamente sostenuti e, dunque, che la maggiorazione in parola andasse calcolata sulla base dei SAL depurati dal ribasso di asta.

Di detta sentenza il Consorzio reclama ora la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso argomenta cumulativamente l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione del contenuto della citata convenzione, clausole 26 e 27 e comportante la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché la violazione del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 17 e 44 e della L. 12 agosto 1982, n. 531, art. 7.

Malgrado l’articolazione impressa, la doglianza si risolve nell’imputare al decidente d’appello un errore di interpretazione, avendo estrapolato “dalla complessa ed articolata formulazione della convenzione, art. 27… un solo comma con una conseguente valutazione lacunosa, parziale, in ultima analisi, fuorviante”.

Sfrondata di ogni suggestione motivazionale” dacché non vi è dedotto alcun fatto nel senso fatto proprio dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che ha espunto, si ricorda, dal catalogo dei vizi cassatori imputabili alla motivazione del provvedimento impugnato, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione la doglianza, per come formulata, non si allinea allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore ermeneutico e racchiude in sé solo la generica istanza ad un ripensamento dell’apprezzamento di fatto enunciato dal decidente di grado.

E’ invero insegnamento di questa Corte che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui sindacabilità in cassazione è consentita, oltre che per vizio di motivazione da dedursi peraltro nei già ricordati limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., per violazione delle regole ermeneutiche (Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355), postulanti tuttavia a carico del deducente l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo per vero la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).

La doglianza in disamina non soddisfa l’indicato parametro poiché da un lato si limita a rappresentare l’elenco delle norme convenzionali pretesamente violate riproducendone il contenuto senza trarre, tuttavia da esse alcuna indicazione argomentativa; dall’altro si astiene dall’illustrare in che in che modo ne sarebbe avvenuta la violazione da parte della sentenza impugnata, in particolare non spiegando perché l’interpretazione caldeggiata dal ricorso, evidenziando dunque l’errore di questo, possa condurre ad una diverso risultato rispetto a quello fatto proprio dal decidente e non risolversi in una mera contrapposizione di tesi opposte.

Il motivo è dunque inammissibile.

3. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. censurando la determinazione della Corte d’Appello di disporre all’esito della lite la compensazione delle spese.

Va qui ribadito il principio che “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. VI-III, 17/10/2017, n. 24502).

Il motivo è dunque inammissibile.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4500,00, oltre spese prenotate a debito, ed Euro 100,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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