Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22380 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. I, 15/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13690/2016 proposto da:

D.G., D.D., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Rossoli Tiziano,

giusta procura speciale per Notaio Dott. B.G.B.

di Alba Adriatica – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

D’.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Pellico

n. 2, presso lo studio dell’avvocato Crimi Francesca, rappresentato

e difeso dall’avvocato Marini Tiziana, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

D’.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Pellico

n. 2, presso lo studio dell’avvocato Crimi Francesca, rappresentato

e difeso dall’avvocato Marini Tiziana, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., D.D., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Rossoli Tiziano,

giusta procura speciale per Notaio Dott. B.G.B.

di Alba Adriatica – Rep.n. (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 706/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi riuniti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Luigi Di Monaco, con delega avv.

Rossoli, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Giacomantonio Russo Walti,

con delega avv. Tiziana Marini, che ha chiesto l’accoglimento del

proprio ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D’.Gi. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Teramo i germani D.D. e D.G. per ivi sentirli condannare in solido, previo accertamento degli utili prodotti dalla società di fatto sussistente tra l’attore e i convenuti fino al gennaio 1987, al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla sua quota di partecipazione alla predetta società di fatto.

Nella resistenza dei convenuti, il tribunale di Teramo, all’esito della disposta CTU, accoglieva parzialmente la domanda e condannava i convenuti a corrispondere all’attore la somma complessiva di Euro 270.918,82 a titolo di liquidazione della quota spettante nella società di fatto tra essi costituita.

I germani D.D. e D.G. proponevano appello che veniva parzialmente accolto, attraverso la rideterminazione del valore della quota predetta, nell’inferiore importo di Euro 76.475,00.

A sostegno dei propri assunti, la Corte territoriale dopo aver confermato l’esistenza tra i tre fratelli della società di fatto sopra indicata, ha ritenuto errata l’inclusione, nella determinazione della quota, dei terreni agricoli in comproprietà, in difetto di una domanda specifica da parte dell’attore, rideterminando il valore complessivo dell’azienda sulla base di una nuova ctu, con particolare riguardo alla stima del parco macchine, così giungendo alla riduzione della quota di spettanza di D’.Gi., come sopra evidenziato.

La Corte di Cassazione successivamente adita da D’.Gi. ha accolto il primo motivo di ricorso proposto e, ritenuti assorbiti tanto i restanti due motivi quanto il ricorso incidentale avanzato da D.D. e G. ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione anche per le spese. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il secondo giudice aveva ritenuto che il valore del conferimento in uso dei terreni agricoli, da tenersi in considerazione ai fini della liquidazione della quota sociale, ai sensi dell’art. 2289 c.c., non sarebbe stato compreso nella domanda, facendo riferimento la citazione solo al valore delle attrezzature e delle macchine e ciò alla luce del principio secondo cui la domanda va esaminata avuto riguardo al suo contenuto sostanziale.

D’.Gi. ha, quindi, riassunto il giudizio chiedendo la riforma del primo giudizio d’appello nel capo relativo alla rideterminazione della quota, mentre D.G. e D.D. hanno resistito anche con appello incidentale.

La Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava il valore della quota spettante a D’.Gi. nel complessivo importo di Euro 77.234,23.

Con un primo ricorso che definiremo principale (perchè notificato per primo), D.D. e D.G. adivano questa Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi, cui resisteva con controricorso, D’.Gi..

Con un secondo ricorso che definiremo incidentale (in quanto notificato per secondo), D’.Gi. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui hanno resistito con controricorso D.D. e D.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, i due ricorso vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2289 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nonchè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè erroneamente il giudice del rinvio aveva rideterminato il valore della quota da liquidare in favore del socio receduto ricomprendendo il valore di mercato dei terreni e non il valore d’uso degli stessi.

Con il secondo motivo del ricorso principale, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello in sede di rinvio, non aveva ottemperato al dictum della cassazione di verificare se vi fosse stato un valido conferimento in uso dei terreni al fine di comprenderne il relativo valore nella determinazione della quota di liquidazione.

Con il terzo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, in ordine all’asserita mancata prova dell’avvenuto pagamento del credito di cui chiedono la restituzione, relativamente a quanto corrisposto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con il quarto motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente a quanto già dedotto nel motivo precedente, qualora questa Corte ritenga che configuri un mero vizio di insufficienza logica rilevante sotto il profilo indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riguardo agli assegni circolari intestati a D’.Gi. finalizzati a dare esecuzione alla sentenza di primo grado.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto dimostrata la consistenza patrimoniale della società sulla scorta di documentazione non fidefaciente.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente prospetta il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’Appello aveva deciso sulla base di documenti non ritualmente prodotti, equivocando il contenuto degli stessi.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello aveva deciso sulla base di presunte dichiarazioni fiscali.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento agli artt. 2261 e 2289 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello aveva deciso sulla base di elementi non suscettibili di ricostruire la situazione patrimoniale della società.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale, il ricorrente censura il vizio di violazione dell’art. 198 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto acquisibile la documentazione utilizzata dal CTU nella perizia.

Con il sesto motivo del ricorso incidentale, il ricorrente articola il vizio di violazione dell’art. 2289 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello aveva effettuato la liquidazione della quota del socio receduto, solo sulla base di meri dati contabili.

Con il settimo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente propone il vizio di violazione dell’art. 2289 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto riferimento in maniera esclusiva alla perizia D. senza prendere in considerazione il regime fiscale della società.

Il primo e secondo motivo del ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono infondati, in quanto la Corte d’appello, ha espressamente dichiarato di volersi uniformare alla prescrizione data da questa Corte, in sede rescindente, ai fini della determinazione, in sede rescissoria, del valore dei terreni, riferito non già al valore pieno ma in relazione al valore d’uso dei predetti terreni utilizzati per l’attività d’impresa, la cui stima è oggetto di controversia e che – senza che ciò configuri alcun vizio – la Corte d’appello ha tratto (come ben poteva fare) dal valore pieno indicato nella perizia di primo grado, richiamata anche nella perizia svolta in appello, ma senza che i ricorrenti abbiano mai proposto una censura specifica su quale dovesse essere l’effettivo e diverso importo del valore d’uso dei terreni utilizzati dalla società di fatto, intercorrente tra i tre fratelli.

Il terzo e quarto motivo del ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, in quanto, la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova in ordine all’avvenuto pagamento del credito – mediante assegni circolari – scaturente dall’esecuzione della sentenza di primo grado, è congrua e si colloca di sopra del “minimo costituzionale”, mentre, una questione di un’erronea valutazione del materiale istruttorio, non può porsi in cassazione, se non nel caso in cui il giudice ponga a fondamento della propria decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero nel caso di valutazione secondo discrezionalità di prove legali (Cass. n. 27000/16).

Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, perchè mira a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione della prova, attraverso la censura delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito.

Il secondo e quinto motivo del ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili: sia quanto al profilo della tardiva acquisizione di documenti da parte del consulente d’ufficio, atteso che secondo il disposto dell’art. 345 c.p.c., vigente ratione temporis (nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990) era possibile la produzione di documenti in grado di appello fino al momento di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 2737/02, 11961/97), oltre alla considerazione che trattandosi di ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi, con il necessario ausilio di speciali cognizioni tecniche, al ctu era consentito acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti anche se sulla base di elementi non prodotti in precedenza dalle parti (v. Cass. n. 5091/16); sia quanto al profilo della valenza probatoria della documentazione contabile prodotta (p. 18 del ricorso), atteso che la Corte distrettuale ha rilevato come le risultanze delle dichiarazioni reddituali risultano riscontrate sia dai registri Iva (degli acquisti e delle vendite), sia dalla coincidenza delle due metodologie d’indagine utilizzate, cioè, quella reddituale e quella patrimoniale.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto censura l’accertamento di fatto della Corte d’appello sulla base della sua valutazione del materiale probatorio riferita in particolare alle dichiarazioni reddituali prodotte, e ciò, in maniera non consentita, attesa la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione dei mezzi di prova, se ciò avviene sulla base di una congrua motivazione, come nella specie. Il quarto, sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perchè sollevano censure di merito, sulla metodologia di accertamento dei fatti contabili che è poi stata avallata dalla Corte d’appello trattandosi di una “rivisitazione” del ragionamento decisorio del giudice non consentito nella presente sede (Cass. n. 91/14).

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale e con la compensazione delle spese tra le parti per la loro reciproca soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte sia dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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