Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2238 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GUARDAMIGLIO SRL (già GUARDAMIGLIO CARNI S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato GEROSA ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUPIDO MARCO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 141/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCIUME’, per delega dell’Avvocato

CUPIDO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Guardiamiglio s.r.l. impugnava due avvisi di accertamento notificati nel 1999 e concernenti la annualità 1994, con i quali l’Ufficio assumendo che la società avesse contabilizzato due fatture soggettivamente inesistenti, concernenti l’acquisto di bovini, recuperava le imposte evase a fini IVA ed operava variazioni in aumento del reddito dichiarato a fini IRPEG ed ILOR, sostenendo la illegittimità formale degli avvisi e la infondatezza degli stessi nel merito.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 141/35/05, in data 26-4-04, depositata in data 1-8-05, lo accoglieva, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società con due motivi, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate.

Resistono sia il Ministero che la Agenzia con controricorso. La ricorrente deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze e del relativo controricorso: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Codogno della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passivo per il ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva pronunciato in ordine a due eccezioni sollevate in primo grado e ribadite in appello, aventi ad oggetto la prima la sostenuta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e la seconda la violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che la contribuente assumeva a carico dell’Ufficio il quale, secondo la medesima contribuente, non aveva assolto a tale onere.

Con il secondo motivo, deduce vizio di omessa motivazione della sentenza in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Premessa una esposizione di elementi di fatto sostenuti nelle controdeduzioni in appello, tendenti a dimostrare la regolarità delle operazioni di acquisto effettuate e la veridicità della vendita di bovini effettuata dalla ditta Nova Allevamenti di cui alle fatture contestate, sostiene che la motivazione espressa dalla Commissione di appello era insufficiente non rispondendo ai principi di completezza logica che devono caratterizzare la sentenza, risultando incomprensibile sul piano dell’accertamento dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il primo motivo è fondato nella prima parte.

Premesso che il ricorso sul punto presenta il requisito della autosufficienza, in quanto risulta prodotta in allegato allo stesso copia delle controdeduzioni in appello, in cui le eccezioni menzionate nel motivo risultano effettivamente esposte, deve prendersi atto che la CTR non ha per nulla preso in esame la questione relative alla motivazione degli accertamenti, che l’appellante sosteneva mancante o gravemente carente. A prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni a sostegno esposte dalla contribuente appellata, il giudice del gravame doveva valutare la eccezione, in quanto relativa ad un requisito di validità degli atti impugnati. La violazione di tale obbligo motivazionale concreta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Non è invece fondato il rilievo in ordine alla mancata valutazione dell’eccezione relativa all’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, in quanto il Giudice del merito ha implicitamente ma inequivocamente risolto la questione a favore dell’Ufficio, assumendo la piena validità probatoria degli elementi da questo esposti.

E’ inoltre fondato il secondo motivo.

Infatti, a fronte di una articolata contestazione da parte della contribuente nel giudizio di appello sulla rilevanza e concludenza delle prove offerte dall’Ufficio, la CTR si limita ad affermare che esaminando i verbali della guardia di finanza relativi alle ispezioni dei confronti della attuale ricorrente e della apparente venditrice Nova Allevamenti “emerge chiaramente, un comportamento “molto allegro” quanto alla fatturazione, se non addirittura un disegno criminoso e truffaldino a carico dell’Erario”.

Conclude che la tesi dell’Ufficio trova conferma nella documentazione prodotta.

La motivazione appare gravemente insufficiente, se non addirittura apparente, in quanto non spiega in base a quali elementi di fatto ha ritenuto la inattendibilità della fatturazione. Nè concludenza maggiore assume la immotivata ed acritica adesione alla tesi dell’Ufficio, che assume conforme alla documentazione prodotta senza concretamente citare i punti di coincidenza.

Ne consegue che la sentenza incorre nella violazione motivazionale contestata, in quanto non consente di cogliere l’iter logico- giuridico posto , a fondamento della decisione.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e compensa le relative spese; accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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