Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2238 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28387-2018 proposto da:

C.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– ricorrente principale –

SMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCAFATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO ZANINETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 541/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/07/2018 r.g.n. 145/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso principale e dell’incidentale;

udito l’Avvocato TOMMASO MARCHESE;

udito FABIO ZANINETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 26 luglio 2018, la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra C.S. e SMA s.p.a. alla data del licenziamento intimato alla prima dalla seconda per giusta causa il 22 aprile 2016 e condannava la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo di indennità risarcitoria, di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva escluso la ricorrenza della giusta causa, ordinato la reintegrazione della lavoratrice e condannato la società al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, per le scrutinate modalità della condotta e la reazione nell’immediatezza e le successive giustificazioni della lavoratrice, l’intenzionalità (a differenza del Tribunale che aveva invece ravvisato una dimenticanza incolpevole) dell’utilizzazione per la propria spesa, a fine turno di cassa nel supermercato di SMA s.p.a. presso cui lavorava, di una carta fedeltà dimenticata da una cliente, in violazione del regolamento aziendale da lei ben conosciuto (avendo lavorato ivi oltre dieci anni), anzichè restituirla.

Tenuto tuttavia conto dell’assenza di altre sanzioni disciplinari nell’intera carriera lavorativa, della non diretta incidenza del comportamento sulla specifica attività di cassiera e del modesto danno per la società (avendo cumulato la cliente sulla carta fedeltà indebitamente utilizzata 750 punti per un importo di Euro 5,00), la Corte aquilana escludeva la notevole gravità della condotta, qualificandola “altra ipotesi” alla stregua del novellato L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 ed applicando pertanto la tutela indennitaria nella misura suindicata, computata sulla retribuzione part time percepita dalla lavoratrice.

Con atto notificato il 24 settembre 2018 C.S. ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui SMA s.p.a. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica rendono opportuno avviare la trattazione dall’illustrazione del ricorso incidentale.

Con unico motivo, la società controricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 225, 229 CCNL in relazione agli artt. 2104,2105,1175,1176,1375 e 2106 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento nella condotta della lavoratrice, ostativa alla prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro e pertanto lesiva del vincolo di fiducia tra le parti, così errando nel negare al comportamento addebitato il carattere di notevole gravità. 1.1. Esso è infondato.

1.2. Non si configura, infatti, la violazione dell’art. 2119 c.c., non rilevando qui (come ancora recentemente ritenuto da: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514). E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

1.3. Nel caso di specie, la società censura invece la valutazione di gravità della condotta operata dalla Corte territoriale, che l’ha esclusa sulla base di un ragionamento argomentativo congruo (non essendo stato ritenuto “il comportamento posto in essere… di “notevole” gravità” al terzo capoverso di pg. 7 della sentenza). Ed infatti, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia nel giudizio del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046).

2. Con il primo motivo, la lavoratrice ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106,2119,2697,2729 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5 per la mancata prova, essendone addirittura stato invertito l’onere sulla lavoratrice, della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, a carico del datore di lavoro e dell’intenzionalità della condotta tenuta dalla medesima, erroneamente presunta, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inerente la condotta contestata.

3. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 2119 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, alla presunta gravità dei fatti addebitati, alla insussistenza dell’elemento intenzionale della lavoratrice e alla proporzionalità tra la condotta e la sanzione irrogata.

4. Con il terzo, la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2016,2119 c.c. e art. 229 CCNL di settore, per la mancata proporzionalità della sanzione applicata, erroneamente graduata in relazione alla non particolare gravità del fatto rispetto ad infrazioni ben più gravi, per le quali è stabilita dall’art. 225 CCNL di settore una sanzione conservativa e dall’art. 229 dello stesso CCNL la sanzione espulsiva.

4.1. Essi sono congiuntamente esaminabili, per ragioni di stretta connessione e sono infondati.

4.2. In via di premessa, giova chiarire che la qualificazione di “altra ipotesi”, per la quale, a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012 applicabile ratione temporis), il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro ed applica l’indennità risarcitoria ivi stabilita, presuppone l’accertamento di esclusione (“non ricorrono”) de”gli estremi… della giusta causa”.

4.3. Inoltre, l’art. 18, comma 4 L. cit. riconosce la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonchè nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra, invece, nel suddetto comma 4 quando dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili, risulti la previsione per esso di una sanzione conservativa; qualora ciò non si verifichi, si realizzano le “altre ipotesi” di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5 prevede la tutela indennitaria cd. forte (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 16 luglio 2018, n. 18823).

4.4. Qualora vi sia dunque sproporzione tra sanzione e infrazione, deve essere riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta addebitata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa: così ricadendo pertanto il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” stabilite dall’art. 18, comma 5, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25534; Cass. 20 maggio 2019, n. 13533).

4.5. La Corte territoriale, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, con accertamento in fatto congruamente argomentato sulla base di un attento e critico scrutinio delle risultanze istruttorie (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 7 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1197), ha ritenuto “il fatto addebitato… sussistente nel suo elemento oggettivo e soggettivo” (nella letteralità dell’espressione al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza). E lo ha sanzionato, sulla base di un giudizio di proporzionalità di spettanza esclusiva del giudice di merito, parimenti insindacabile in sede di legittimità ove congruamente giustificato (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046), come appunto nel caso di specie, per la ragionevolezza argomentativa di esclusione della “notevole gravità” (al terzo capoverso di pg. 7 della sentenza).

4.6. Neppure sussiste, infine, la denunciata inversione dell’onere della prova, posto che ricorre una violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia appunto attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).

Ma neppure si configura una violazione dell’art. 2729 c.c., sindacabile da questa Corte nell’esercizio della sua funzione nomofilattica di controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta, essendo stata piuttosto oggetto di censura la valutazione, di spettanza esclusiva del giudice di merito, della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, in assenza di una specifica indicazione dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica non osservati dal giudice, che si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. 5 maggio 2017, n. 10973): operazione che la Corte aquilana ha anzi adeguatamente compiuto.

4.7. Sicchè, i mezzi congiuntamente scrutinati si risolvono in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento del fatto della Corte territoriale, insindacabili per le ragioni dette.

Neppure, infine, essendo correttamente dedotta, con il secondo e il terzo motivo, la denuncia di omesso esame di fatti, non configuranti alcun fatto storico, secondo l’ambito devolutivo più circoscritto e il paradigma deduttivo previsti dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), nè tanto meno decisivi, anche per la pluralità della loro deduzione (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), che nega in radice la decisività del fatto (come già detto neppure tale).

5. Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

LA CORTE

rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA