Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2238 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.30/01/2017),  n. 2238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23922-2011 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio TOFFOLETTO – RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, ALDO BOTTINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.E., C.F. (OMISSIS), C.P. C.F. (OMISSIS),

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO SINAGRA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO CIABATTONI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 145/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/04/2011 r.g.n. 623/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Ascoli Piceno i signori G.A., C.P. e V.E., dipendenti della società PFIZER ITALIA srl, inquadrati nella categoria E1 del CCNL per l’industria chimica il C. ED IL G. e nella categoria E2 dello stesso contratto collettivo il V., con qualifica di operai e mansioni di guardia giurata, chiedevano il riconoscimento del superiore livello D/3- impiegati rispettivamente dal 16.8.2001 il G. e dal 16.4.2003 gli altri ricorrenti – assumendo di avere svolto le mansioni superiori di centralinista; chiedevano condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle consequenziali differenze di retribuzione.

Il Giudice dei lavoro con distinte sentenze del 9.7.2010 (numeri 696, 695, 694) rigettava le domande.

La Corte di Appello di Ancona, riuniti i giudizi di appello introdotti dai lavoratori, con sentenza non definitiva del 18.2-1.4.2011 in riforma delle sentenze impugnate dichiarava il diritto degli appellanti all’inquadramento nel superiore livello D/3 del CNNL con la decorrenza richiesta; condannava la società al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi nel prosieguo del giudizio.

La Corte territoriale osservava che sulla base delle declaratorie del contratto collettivo il tratto distintivo dei due profili rispettivamente di guardia giurata (inquadrato al livello E1) e di receptionist-centralinista (di superiore livello D3) consisteva nel fatto che l’uno aveva una funzione di sicurezza e sorveglianza, l’altro essenzialmente di accoglienza ed istradamento degli utenti esterni.

Dalla prova testimoniale risultava che gli appellanti controllavano l’ingresso dello stabilimento, identificavano ed annotavano i visitatori, annunciandoli telefonicamente al destinatario e talvolta accompagnandoli nonchè ricevevano la posta, che firmavano per ricevuta; mancava la evidenza dello svolgimento di mansioni di custodia e sicurezza strettamente intese.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società PFIZER ITALIA srl, articolato in tre motivi.

Hanno resistito con controricorso V.E., C.P., G.A..

Le parti hanno depositato atto di rinunzia ed accettazione dei controricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Stante la ritualità dell’atto di rinunzia e la espressa accettazione deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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