Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2238 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2238 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5688-2011 proposto da:
AVDULLARI GEZIM, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MINCIO 4, presso lo studio dell’avvocato TAGLIAFERRI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CRISTOFORI ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
PREFE1 10 DELLA PROVINCIA DI MODENA,
MINISTERO DEGLI INTERNI 80185690585;

intimati

avverso l’ordinanza R.G. 5734/2010 del GIUDICE DI PACE di
MODENA del 26.102010, depositata il 23/12/2010;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

sig. Avdullari Gezim, di nazionalità albanese, avverso il decreto di
espulsione emesso dal Prefetto della stassa città il 26 ottobre 2010. Il
giudice ha motivato come segue: “… visti i motivi di ricorso e le puntuali e
fondate controdednioni della P.A.; atteso peraltro che il ricorrente non ha alcun
titolo per permanere nel territorio italiano…”.
Il sig. Gezim ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi di censura.
Il Prefetto di Modena, nei cui confronti è stata tempestivamente
rinnovata, su disposizione di questa Corte, la notifica del ricorso, non
ha svolto difese.
2. — E’ fondato il secondo, pregiudiziale motivo di censura, con
il quale, sulla premessa che l’impugnazione del decreto di espulsione
davanti al giudice di pace non era affatto basata sulla titolarità di
permesso di soggiorno da parte del ricorrente, bensì sulla rottura
dell’unitarietà del nucleo familiare del medesimo e le esigenze di
protezione dei suoi figli minori, si lamenta il difetto assoluto di
motivazione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 156, secondo comma, c.p.c.,
della decisione del Giudice di pace, la quale non dà atto in nessuna
misura dei motivi svolti dal ricorrente e risulta del tutto
incomprensibile, non essendo possibile collegare l’unica affermazione
ivi contenuta — il difetto di titolo di soggiorno — con il thema decidendum
sottoposto al giudice.
3. — Resta assorbito il primo motivo di ricorso.>>;
Ric. 2011 n. 05688 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

<<1. — Il Giudice di pace di Modena ha respinto il ricorso del che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; CONSIDERATO che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui che il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Modena in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2013 sopra;

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