Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2238 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2803/2009 proposto da:

EDILSTRADE DEI F.LLI AMATA S.N.C., in persona dell’amministratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO CESARINI 106, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VIGNERA’ G. SILVIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato GURRIERI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato POETA GAETANO, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 325/2007 del TRIBUNALE di NICOSIA, del

3/12/07, depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2009 l’Edilstrade dei F.lli Amata S.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata alla controparte in data 31 marzo 2008, depositata in data 4 dicembre 2007 dal Tribunale di Nicosia che, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Troina, aveva confermato il decreto ingiuntivo intimato a F.L.G., ma aveva integralmente compensato le spese dei due gradi, ponendo definitivamente a carico dell’opponente quelle della consulenza tecnica espletata in primo grado.

La F. ha proposto ricorso incidentale.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per essere ormai passata in giudicato la sentenza impugnata.

Premette che essa è stata notificata in data 31 marzo 2008, ad istanza del procuratore della ricorrente, alla sig.ra F. “e per essa agli avv.ti Gaetano e Maria Fosca Poeta, suoi procuratori che la rappresentano e difendono in giudizio, presso il domicilio eletto in Troina (EN) alla via Conte Ruggero n. 43”.

Assume che la suddetta notificazione è stata effettuata in armonia con il dettato del combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c. e, quindi, è idonea a far scattare il termine breve di sessanta giorni utile per proporre ricorso per cassazione risultante dal combinato disposto dell’art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1.

L’eccezione è fondata. E’ vero che questa Corte ha affermato (Cass. n. 8071 del 2009) che la notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata alla controparte personalmente è inidonea – anche se effettuata alla parte presso il procuratore – a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante. Ma tale orientamento non è applicabile alla fattispecie, resa diversa dalla circostanza, riferita nel controricorso e risultante dall’originale in atti, che dalla relata risulti che la notificazione è stata eseguita “per essa”. Ciò induce ad affermare che la sentenza sia stata notificata ai procuratori presso il domicilio eletto e che, quindi, tale notificazione sia idonea a far decorrere per entrambe le parti (giurisprudenza costante) il termine breve utile per impugnare, termine nella specie abbondantemente trascorso nel momento in cui è stato notificato il ricorso de quo.

3. – L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia di quello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che perciò il ricorso principale essere dichiarati inammissibile e quello incidentale inefficace; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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