Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22379 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. un., 27/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58,

presso lo studio dell’avvocato MEDUGNO LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DA ROS GIORGIO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, S.

C., C.R., G.G., D.C.M.,

R.G., AZIENDA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA S.P.A.

– A.T.A.C. S.P.A., PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI –

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

70612/2011 della CORTE dei CONTI – Sezione giurisdizionale per il

Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite

civili ed in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso,

con le conseguenze di legge.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

il C. (amministratore dell’ATAC di Roma, azienda a capitale pubblico che gestisce servizi di trasporti) propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio per danno erariale proposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di Roma, con riferimento alla commissione ed all’omissione di atti di gestione dai quali sarebbero derivati ingenti danni al servizio ed all’ente erogatore di fondi pubblici;

il ricorrente sostiene la carenza di giurisdizione del giudice contabile e la giurisdizione del giudice ordinario e deposita memoria per l’udienza; il P.G. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ritiene che;

queste S.U. hanno già spiegato che il requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è richiesto anche con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione pur se in funzione della sola questione della giurisdizione, dovendosi escludere, per il principio di autosufficienza del ricorso, che i presupposti per l’individuazione della giurisdizione nella controversia possano essere attinti dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d’ufficio (tra le varie, Cass. 18 dicembre 2009, n. 26644);

nella specie, il rilievo della carenza di giurisdizione contabile è svolto in maniera assolutamente generica attraverso il riferimento alla giurisprudenza di dici questa Corte ed a principi generali, dai quali, però, non viene spiegato per quali circostanze di fatto debbano essere applicati alla vicenda processuale in questione;

laddove, invece, la domanda risarcitoria della Procura Regionale è puntualmente articolata laddove sostiene sia il cattivo uso di fondi pubblici, sia l’esigenza di ricostituzione del patrimonio pubblico che si assume essere stato leso;

il ricorso deve, essere, dunque, dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del giudizio per il regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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