Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22379 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7985/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/09/2011 R.G.N. 99/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 364/2011, la Corte di Appello di Brescia ha revocato la pronuncia n. 579/2009 emessa dalla stessa Corte e, provvedendo nel merito e in riforma della decisione n. 706/07 del Tribunale della stessa città, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra M.A. e Poste Italiane spa con decorrenza dal 17.1.2005, con condanna della società al pagamento di una indennità pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, dal 30.4.2006 e con compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa con ricorso affidato a due motivi;

che il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato con memoria;

che il PG ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data 11 ottobre 2012:

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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