Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22379 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25069/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avversa la sentenza n. 874/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA del

14/04/2013, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Vincenzo Stumpo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. T.A. avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione per pignoramento presso terzi in data (OMISSIS), con la quale questi aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva e dichiarato l’estinzione della stessa procedura (avendo l’INPS adempiuto all’obbligo di pagare all’avvocato distrattario le spese liquidate con sentenza del giudice del lavoro), disponendo la liberazione delle somme pignorate con compensazione delle spese del processo esecutivo. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese e competenze del processo esecutivo, comprese quelle dell’atto di precetto, liquidate nell’importo di Euro 776,11, oltre accessori, da versarsi in favore del procuratore antistatario, avv. T.A., condannando l’INPS anche al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidando la somma Euro 3.800,00 per compensi, oltre spese ed accessori, con distrazione in favore dello stesso avvocato.

Il ricorso è proposto con quattro motivi. L’intimata non si difende.

2.- Preliminare ed assorbente è l’esame del secondo motivo, col quale è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 618 e 291 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Il ricorrente espone che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, all’udienza del 14 luglio 2014, fissata per la prima comparizione delle parti, rilevata la mancata prova della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ha concesso all’opponente di procedere alla notifica nei confronti dell’INPS, entro un nuovo termine, con fissazione di altra udienza, in data 19 gennaio 2015.

Dati questi fatti processuali, l’Istituto ricorrente deduce che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio già concesso dal medesimo giudice col primo provvedimento di fissazione della prima udienza del 14 luglio 2014.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

Va fatta applicazione dei seguenti principi di diritto:

a norma dell’art. 618 c.p.c., l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l’opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex art. 618 bis c.p.c., comma 1, il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Cass. n. 27527/14);

nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20604/08).

Sebbene questo secondo principio si stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al giudizio di appello, esso è applicabile anche in sede di opposizione agli atti esecutivi da trattarsi col rito del lavoro, poichè questo è un giudizio tipicamente impugnatorio, per l’introduzione del quale è previsto un termine perentorio.

Conferma indiretta di quanto appena affermato si rinviene, a contrario, nella più recente decisione a Sezioni Unite n. 5700/14, con la quale si è affermato che in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Diversamente deve invece concludersi in caso di opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro, per la quale va affermato che questa, pure tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione col deposito del ricorso, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c., all’opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale adito in sede di merito, alla prima udienza, avrebbe dovuto rilevare la mancata notificazione del ricorso introduttivo, dichiarando improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi.

Si propone perciò l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con le statuizioni consequenziali ed eventuale decisione di merito”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Perciò, il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Restano assorbiti i motivi restanti.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito. Dato quanto sopra, dichiara improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata.

L’INPS non ha diritto al rimborso delle spese per il giudizio di merito, in quanto contumace.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata. Nulla sulle spese del giudizio di merito.

Condanna la parte intimata, avv. T.A., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’INPS, nella somma di Euro 3.000,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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