Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22378 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. un., 27/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato PITTORI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIFULCO RAFFAELE, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione n. 11360/2009 del TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega dell’avvocato Angelo

Ciarizia, Paolo PITTORI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

il C., nominato nel 2007 commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in l.c.a., venne revocato dall’incarico con decreto del 2 dicembre 2009, n. 297, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; decreto che contestualmente nominò alla carica il P.;

il C. impugnò il decreto innanzi al TAR Lazio e nel giudizio si costituirono sia i Ministeri, sia il P., il quale ultimo eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Lo stesso P., attraverso successivo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, fondando la sua richiesta sulla considerazione che il R.D. n. 267 del 1942, art. 199, richiama, in quanto applicabili al commissario liquidatore, le disposizioni dettate per il curatore fallimentare dagli artt. 32, 37 e 38, comma 1, del citato R.D., e che, a sua volta, l’attuale formulazione del menzionato art. 37 (conseguente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006) stabilisce che contro il decreto di revoca reso dal Tribunale (o di rigetto dell’istanza di revoca) è ammesso reclamo alla Corte d’appello;

Il controricorrente C. ha chiesto confermarsi la giurisdizione del G.A.; il P.G. ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del G.A.;

sia il P. che il C. hanno depositato memoria per l’udienza; osserva che:

la giurisprudenza di questa Corte non s’è ancora pronunziata in ordine alla questione ora posta che, come s’è visto, fonda sull’argomento letterale del richiamo, da parte del citato art. 199, all’art. 37 che, nell’attuale formulazione, ammette il reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto di revoca del curatore emesso dal Tribunale;

prima della novella legislativa, giurisprudenza e dottrina erano concordi nell’escludere l’impugnabilità del decreto del Tribunale di revoca del curatore, considerando che questo non ha alcun diritto soggettivo alla conservazione dell’ufficio, che il provvedimento di revoca ha natura discrezionale non contenziosa, ha carattere interno al procedimento, è volto a regolarne il successivo svolgimento ed è espressione del rapporto fiduciario con il giudicante (tra le varie, cfr. Cass. 5 aprile 2006, n. 7876; 3 settembre 2004, n. 17879; 21 giugno 2002, n. 9064; 5 ottobre 2000, n. 13271);

la dottrina ha accolto la novella legislativa circa la reclamabilità del provvedimento di revoca del curatore come espressione del nuovo ruolo attribuitogli, di maggiore autonomia ed incisività nelle scelte gestionali della procedura ed, in tal senso, meritevole di tutela a fronte di provvedimenti pregiudizievoli;

al contrario, siffatta carenza di tutela non è stata mai riscontrata quanto agli atti di revoca del commissario liquidatore, relativamente ai quali è stata tradizionalmente ammessa l’azione di legittimità innanzi al G.A. (tra le varie cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 26 novembre 2008, n. 5834; sez. 6^, 23 ottobre 2007, n. 5834; sez. 6^, 18 ottobre 2000, n. 5589, la quale, in tema di consorzio agrario, ha applicato la L. Fall., art. 37, quanto all’obbligo di previa audizione del commissario);

infatti, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il provvedimento di nomina o di revoca del commissario liquidatore abbia natura amministrativa e che la pretesa del commissario stesso di conservare il suo ruolo non ha consistenza di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo a fronte della piena discrezionalità della P.A. nell’affidamento e nella revoca dell’incarico, pur nel rispetto dei requisiti di legge e dell’obbligo di motivare le ragioni poste a fondamento di provvedimenti di tal genere;

queste ultime considerazioni portano a ritenere che la novella del 2006 abbia omesso di coordinare l’art. 199 (nella parte in cui richiama gli artt. 32, 37 e 38) con l’art. 37 nella sua nuova formulazione e che la differenza di situazioni e di posizioni giuridiche, nonchè l’esigenza sistematica e razionale non consenta (diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente in via di interpretazione strettamente letterale) di attrarre la giurisdizione sulla controversia attinente alla revoca del commissario liquidatore nella giurisdizione del giudice ordinario; in conclusione deve essere enunciato il principio in ragione del quale: “il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dalla L. Fall., art. 199, all’art. 37 della citata legge (che, nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ammette il reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo;

la novità della questione consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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