Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22378 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7436/2018 proposto da:

Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Zulli Paola, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Italian Thread Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Di Iorio Luigi, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2292/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2292/2017 pubblicata il 13-12-2017 e notificata l’8-1-2018 la Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto da Italian Thread s.r.l. avverso la sentenza n. 169/2009 del Tribunale di Chieti ed ha condannato il Comune di Ortona alla restituzione in favore della Italian Thread s.r.l. della somma di Euro 47.804,67 al netto dell’imposta erariale, dell’addizionale regionale e dell’iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione preliminare di nullità della procura ad litem sollevata dal Comune, rilevatane la tardività ex art. 345 c.p.c., perchè proposta per la prima volta in appello, e comunque superata dalla produzione documentale costituita dalla delega al sig. C.F.A. da parte q dell’amministratore unico della società appellante. Nel merito, all’esito di espletamento di CTU contabile, i giudici d’appello hanno ritenuto dimostrato l’indebito pagamento della complessiva somma di Euro 47.804,67, versata, ma non dovuta, al Comune di Ortona da Italian Thread s.r.l. per la fornitura di gas naturale nel periodo dal gennaio 1999 al dicembre 2002, essendo risultato un consumo spropositato rispetto a quello effettivo a causa di errata lettura del contatore.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di Ortona propone ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dalla Italian Thread s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Ortona lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, per violazione degli artt. 75,83 e 163 c.p.c., per la nullità della procura alle liti conferita ai difensori nel giudizio di secondo grado”. Deduce di aver eccepito in sede di appello e nel primo atto utile – memoria di costituzione del 22-9-2011 – il vizio procedurale di nullità della procura alle liti come rilasciata nel secondo grado a margine dell’atto di citazione in appello dell’8-1-2010. Evidenzia che il sig. C.F. non aveva mai avuto alcun ruolo di rappresentanza della società appellante, se non a partire dal 2016, come si evinceva dalla visura camerale (doc. n. 6), ed era quindi privo della capacità richiesta dall’art. 75 c.p.c.. La delega sottoscritta da B.G. in favore di C.F. di data 30-7-2004, prodotta dalla parte appellante con nota di deposito del 21-5-2014, era priva dei minimi requisiti formali prescritti dall’art. 83 c.p.c. ed in ogni caso era inidonea a costituire sanatoria del vizio di rappresentanza, risultando da detto documento solo che al C. era affidata la rappresentanza della sede operativa di Ortona e non la gestione legale della società.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che l’eccezione era stata proposta nella fase di appello e per la fase di appello in relazione alla procura ad litem rilasciata, a margine dell’atto di citazione in appello dell’8 gennaio 2010, da chi non era legittimato a rappresentare – neppure nella fase processuale – la Italian Thread s.r.l.. Deduce che la legittimazione processuale può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. SU n. 2951/2016; Cass. n. 2091/2012; Cass. n. 6132/2008) e pertanto, ad avviso dell’Ente ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel rigettare l’eccezione ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

3.1. Sotto il primo profilo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto” (tra le tante da ultimo Cass. n. 13312/2018 e n. 24340/2018).

Il Comune ricorrente, nel denunciare il vizio procedurale di nullità della procura alle liti e quello di nullità della sentenza, si limita a richiamare la propria memoria di costituzione d’appello, senza riprodurne il contenuto nella parte di interesse. Inoltre in modo del tutto generico lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., senza censurare la ratio decidendi di rigetto dell’eccezione di nullità esplicitata nella sentenza impugnata, ossia la novità della questione, pacificamente sollevata per la prima volta in appello, relativa alla mancanza della qualità di legale rappresentante della Italian Thread s.r.l. in capo a C.F., il quale anche in primo grado aveva rilasciato la procura ad litem, senza che fosse svolta alcuna contestazione al riguardo da parte del Comune.

3.2. Le censure sono in ogni caso anche infondate, atteso che, secondo costante orientamento di questa Corte, “la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire la qualità di rappresentante di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve sollevare siffatta contestazione nella prima difesa (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3541; il principio trova espressione anche in pronunce non massimate di questa Corte: cfr. ad es. Cass. 17 febbraio 2015, n. 3110; Cass. 8 giugno 2014, n. 12897). Tale indirizzo trae del resto origine da Cass. S.U. I ottobre 2007, n. 20596, secondo cui la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, mentre solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere: a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (così Cass. n. 1332/2017).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, divenendo superflua, una volta ritenuta tardiva la contestazione nel senso precisato, l’indagine sugli effettivi poteri rappresentativi del C..

4. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 115,116 c.p.c., in relazione agli artt. 2033,2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito ha violato il principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c., avendo tratto il proprio convincimento dalla generica, scarna e unilaterale documentazione proveniente dalla stessa Italian Thread srl. Richiama la sentenza n. 11892/2016 di questa Corte assumendo che nel caso di specie la valutazione imprudente della prova sia stata grave e si sia quindi risolta in erronea applicazione di norma di diritto, determinando errata ricostruzione del fatto. Deduce che non era possibile escludere che l’errore di lettura fosse stato commesso dalla Cogas, fornitrice del gas dopo la Edison per voi, a cui il Comune aveva ceduto il contratto, e che neppure era possibile ricostruire a posteriori i consumi.

5. Con il quarto motivo il Comune denuncia “Violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 61,191 e 194 c.p.c. e art. 111 Cost.”. Deduce che la Corte di merito ha deciso sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa, avendo conferito al consulente il compito di fornire la prova dell’effettivo consumo di gas della società appellante. Richiama i principi affermati da questa Corte con le sentenze n. 21487-2017 e 1266-2013.

6. I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

6.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass. n. 11892/2016 citata anche dal ricorrente; Cass. n. 9356/2017 e Cass. n. 23153/2018).

6.2. Nella fattispecie la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta dalla società in allora appellante, l’ha vagliata, avvalendosi dell’ausilio del C.T.U., ed ha accertato differenze macroscopiche dei consumi (nel 2003 la lettura era mc. 23300, nel 1999 quella del Comune era superiore – 25257 – e al cambio fornitore mc 220.554), che ha ritenuto non giustificabili se non con errori di lettura del contatore o di trascrizione. Pertanto l’apporto del consulente tecnico d’ufficio non è affatto consistito nella ricerca della prova dell’an debeatur, costituita, nel caso di specie, dalla documentazione ritualmente prodotta dalla società controricorrente.

I vizi di violazione di legge denunciati non rientrano nell’ambito in cui possono avere rilevanza, come delineato da questa Corte con i precedenti sopra citati.

Le censure del ricorrente si risolvono infatti in doglianze concernenti l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito o il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, sicchè investono l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, che non è mai sindacabile in sede di legittimità.

7. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 194 c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 2”. Evidenzia che il CTU aveva assunto informazioni da terzi (ESA s.r.l.) senza autorizzazione della Corte d’appello e in violazione del principio del contraddittorio. Lo stesso CTU aveva affermato che era stato decisivo l’apporto di ESA s.r.l. nell’elaborazione della consulenza.

7.1. Il motivo è infondato.

Il consulente tecnico d’ufficio può, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 1, assumere, anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, informazioni da terzi e verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti (Cass. n. 4729/2015).

Nel caso di specie non ricorrono i vizi denunziati, atteso che le informazioni acquisite da terzi dal consulente d’ufficio hanno riguardato i fatti accessori nel senso appena precisato e, quindi, consentito, e la Corte territoriale ha motivatamente dato conto di aver utilizzato le competenze specialistiche del C.T.U. per il calcolo dei consumi presumibili nel periodo in contestazione (da gennaio 1999 a dicembre 2002), trattandosi di accertamento di fatto indispensabile per quantificare il credito della società derivante dagli indebiti pagamenti dalla stessa effettuati.

8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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