Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22378 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/08/2021), n.22378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5420-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4997/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 21/7/2017 confermò la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Roma n. 15489/2015 in data 15/7/2015 che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai Assicurazioni spa nei confronti di Poste Italiane spa. (n particolare la Unipolsai Assicurazioni spa aveva esposto di aver emesso un assegno non trasferibile intestato a F.R. e che tale assegno, spedito con posta ordinaria, era stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo creditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta. La Unipolsai Assicurazioni spa aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore. La Corte di Appello di Roma aveva rigettato l’appello, volto ad ottenere la revoca della sentenza che disponeva il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo pagamento dell’assegno, ritenendo che l’evento dannoso fosse stato provocato da condotte colpose ascrivibili esclusivamente alle Poste spa.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi e memoria. Unipolsai Assicurazioni spa resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte ha ritenuto la responsabilità di Poste Italiane spa per aver indebitamente effettuato il pagamento dell’assegno non trasferibile ad illegittimo prenditore sebbene il presentatore all’incasso avesse usato un documento con gli stessi dati anagrafici del beneficiario.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, n. 2, e dell’art. 1992 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004 in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perché la Corte aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore ed effettuato il pagamento dell’assegno non trasferibile ad illegittimo prenditore sebbene l’assegno fosse stato spedito per posta ordinaria.

Il primo ed il terzo motivo sono fondati assorbito il secondo.

In ordine al primo motivo occorre considerare che preliminare all’accertamento del concorso di colpa della Unipolsai, ex art. 1227 c.c., e’, infatti, l’accertamento della responsabilità di Poste per il mancato uso della dovuta diligenza. Infatti secondo Cass. S.U. 9769/2020 “la spedizione dell’assegno a mezzo posta ordinaria si configura “come un antecedente necessario dell’evento eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.

La Corte d’appello ha affermato che la banca, cui è equiparabile qualsiasi altro soggetto (nella specie, Poste) che paghi un assegno a persona diversa dal legittimo prenditore, “e’ responsabile in ogni caso per il solo fatto del pagamento”, non è liberato dall’obbligazione, finché non paghi al prenditore esattamente individuato, “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore”. La Corte non ha ammesso, dunque, la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. Deve, per contro, applicarsi il principio secondo cui, ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2, (Cass. S.U. 12477/2018; Cass., 25581/2018). Nel caso in cui fosse affermata la responsabilità di Poste per il pagamento, dovrebbe accertarsi il concorso di colpa di Unipolsai per la spedizione a mezzo posta ordinaria. E’ errata, invero, la statuizione della Corte d’appello, laddove afferma che il pagamento illegittimo dell’assegno, “quale fatto sopravvenuto all’inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, interrompe altresì l’eventuale nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso verificatosi, consistente nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare”, così ponendo a carico di Poste la responsabilità esclusiva dell’evento dannoso. Deve trovare, per contro, applicazione S.U. 9769/2020, che configura un concorso di colpa per la spedizione del titolo a mezzo posta.

Pertanto alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite anche il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza in ordine al primo e terzo motivo e rinviato al giudice per pronunciarsi sulla questione circa la diligenza che si richiede alla banca in caso di negoziazione di assegno non trasferibile e se vi sia concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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