Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22377 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2959/2014 proposto da:

G.C.A., e G.C.G.,

elettivamente domiciliati in Roma Via Circonvallazione Clodia n. 36

presso lo studio dell’avvocato Orefice Maria Ida e rappresentati e

difesi dall’avvocato Chiappalone Saverio, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Stefano Longanesi, 9, presso

lo studio dell’avvocato Alessandra Elisabetta che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., depositata il 4/7/2013 la Corte d’Appello di Catanzaro, pronunciando in unico grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima proposta da G.C.A. e da G.C.G. avverso la Det. Dirig. 29 giugno 2010, notificata agli espropriati il 19-11-2010, con cui era stata comunicata l’indennità definitiva di stima dei beni ablati come da decreto di espropriazione dell’11/52009. La Corte d’appello ha ritenuto tardiva ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, l’opposizione presentata con ricorso depositato il 9-5-2012, stante l’intervenuta scadenza del termine di giorni trenta a decorrere alla data di “notifica” della stima definitiva del 19-11-2010, effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio eletto per la ricezione degli atti della procedura espropriativa, ossia presso l’Amministrazione (OMISSIS). La Corte territoriale ha affermato che i ricorrenti non avevano contestato l’avvenuto perfezionamento della notifica nelle udienze successive alla costituzione del Comune e che il domiciliatario Amministrazione (OMISSIS) era lo stesso presso cui erano state notificate la determinazione dell’indennità provvisoria e la determinazione con cui era stato disposto l’esproprio, rimarcando altresì che i ricorrenti non avevano contestato di aver ricevuto i suddetti due ultimi provvedimenti.

2. Avverso questa ordinanza, G.C.A. e G.C.G. propongono ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di Vibo Valentia. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, nonchè agli artt. 134 e 702 ter c.p.c.. In subordine violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame sul fatto decisivo dell’epoca di dichiarazione di pubblica utilità e legge applicabile in relazione alla norma transitoria di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57”. Affermano che la Corte territoriale abbia omesso ogni accenno alla data di dichiarazione di pubblica utilità, che risaliva al 23/12/1993, data di approvazione del PEEP nel quale rientravano i terreni espropriati, come esposto nel ricorso introduttivo del giudizio (pag.n. 1 e n. 4), sicchè non è applicabile ratione temporis alla fattispecie il D.P.R. n. 327 del 2001, in base a quanto previsto dall’art. 57 dello stesso D.P.R., ma la L. n. 865 del 1971, e la notifica della determinazione dell’indennità definitiva di stima avrebbe di conseguenza dovuto effettuarsi nelle forme degli atti processuali civili ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 16.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 137 e 149 c.p.c., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, nonchè della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 19. Inesistenza o nullità della notifica nonchè della comunicazione del verbale di stima ai destinatari o quantomeno a uno di essi distintamente”. Adducono che la raccomandata A.R. di cui si discute era stata inviata in unica copia ai due germani destinatari e pertanto, anche a voler ritenere equiparabile la comunicazione via raccomandata A.R. alla notifica ex art. 149 c.p.c., la suddetta comunicazione era da considerarsi affetta da nullità.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29,D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 57, nonchè della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 19”. Deducono che il verbale di stima asseritamente notificato il 19-11-2010 è atto anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 e ribadiscono che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la L. n. 865 del 1971, e segnatamente l’art. 15, che prescrive la notifica degli avvisi di stima nelle forme degli atti processuali civili.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 2697,43 e 47 c.c., nonchè agli artt. 115,116 e 137 c.p.c. e segg., per aver omesso l’esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, in ordine alle mancate notifica, ricezione di raccomandata e tempestiva conoscenza certa o presunta del verbale di stima da parte dei destinatari”. I ricorrenti ribadiscono di aver allegato a pag. 2 lett. b) del ricorso introduttivo, trascritto, per la parte di interesse, nel ricorso per cassazione, che agli stessi non era mai stato notificato alcun verbale di stima, e che era onere del Comune dimostrare la rituale notifica e la fonte dell’asserita domiciliazione presso l’Amministrazione (OMISSIS). La ricevuta postale rendeva incontestabile la trasmissione di una lettera, ma presso luoghi e soggetti non riconducibili ai germani G.C. e confermativi del difetto di notifica. Nè poteva superarsi in via presuntiva, ad avviso dei ricorrenti, la mancata individuazione della fonte dell’elezione di domicilio, mediante il richiamo, effettuato dalla Corte territoriale, del principio di non contestazione con riferimento alla comunicazione e ricezione di precedenti determinazioni inviate al medesimo domiciliatario. D’altronde dette comunicazioni, relative all’indennità provvisoria e al decreto di esproprio, non comportavano alcuna sanzione di decadenza, sicchè non vi era interesse dei ricorrenti a contestarle, non rivestendo altresì alcun rilievo, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, la circostanza dell’eventuale effettiva conoscenza aliunde da parte degli interessati, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. N. 9086 del 1994) in fattispecie disciplinate dalla L. n. 865 del 1971, come quella in esame.

5. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione, che è tempestivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., non rilevando la comunicazione a mezzo pec della cancelleria, che non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. n. 7154/2018). Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato il 23-1-2014, entro il termine ordinario semestrale, tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale (Cass. n. 442/2016 e 23638/2011).

6. Per il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., prioritariamente va esaminato il quarto motivo di ricorso, che è fondato. In applicazione del suddetto principio processuale, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (tra le tante Cass. n. 11458/2018 e n. 363/2019). 6.1. Occorre premettere che i ricorrenti assumono di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di stima del 29-6-2010, con il quale la Commissione Provinciale Espropri di Vibo Valentia determinava l’indennità definitiva di espropriazione delle aree ablate, come da precedente decreto di espropriazione dell’11-5-2009. Di contro il Comune asserisce di aver “notificato” il suddetto verbale in data 19-11-2010 mediante raccomandata A.R. inviata presso l’Amministrazione (OMISSIS) di Vibo Valentia.

La Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’opposizione presentata con ricorso depositato il 9-5-2012 rispetto alla data di “notifica” della stima definitiva del 19-11-2010, rilevando che: a)gli attori non avevano contestato l’avvenuto perfezionamento della suddetta “notifica” nelle udienze successive alla costituzione del Comune; b) il domiciliatario Amministrazione (OMISSIS) era lo stesso presso cui erano state notificate la determinazione dell’indennità provvisoria e la determinazione con cui era stato disposto l’esproprio; c) gli attori, attuali ricorrenti, non avevano contestato di aver ricevuto i suddetti due ultimi provvedimenti.

6.2. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che in tema di espropriazione per pubblica utilità la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla stima dell’indennità presuppone anche che le parti del procedimento espropriativo abbiano ricevuto piena e legale conoscenza di quella determinazione definitiva attraverso la relativa valida notifica, notifica imposta anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 e perciò pure dal testo vigente sino al 5.10.2011 dell’art. 54, comma 2 del TUE e dalla L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20 (Cass. n. 21731 del 2016). Rispetto alla notifica in questione, che ha natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 19162 del 2015) non opera la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali civili dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Cass. n. 25668 del 2015 e Cass. n. 14767 del 2001). Inoltre “Le Disposizioni con le quali il legislatore sancisce una decadenza sono di stretta interpretazione e pertanto la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente” (Cass. n. 1245/1980; 2853/2006).

Si tratta di principi a cui il Collegio intende dare continuità, imponendosi viepiù l’interpretazione rigorosa in tutti i casi in cui vi sia interferenza con diritti a rilevanza costituzionale, come nella specie (artt. 24 e 42 Cost.).

6.3. Nella fattispecie che si sta scrutinando il Comune, nell’eccepire la tardività dell’opposizione alla stima, ha prodotto documentazione (all. n. 2 al fascicolo di parte, il cui esame diretto è consentito a questa Corte, controvertendosi in tema di questione processuale – decadenza dall’azione -) non idonea a fornire la prova non solo che l’atto amministrativo di determinazione dell’indennità di esproprio sia stato notificato secondo le norme processuali civili agli espropriati, ma neppure che quest’ultimi abbiano ricevuto la comunicazione di cui alla raccomandata A.R., inviata invece all’Amministrazione (OMISSIS), senza che vi sia dimostrazione alcuna, come incontroverso in causa, che questa destinataria sia stata nominata dagli espropriati domiciliataria per tutti gli atti della procedura espropriativa.

Non può operare il principio di non contestazione in ordine a documenti (Cass. n. 3022/2018) e neppure può attribuirsi valenza presuntiva al fatto che altre comunicazioni fossero state inviate presso quel domicilio, essendo, come detto, richiesta la conoscenza piena e legale della stima.

7. Conclusivamente va accolto il quarto motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri, e l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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