Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22375 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., con domicilio eletto in Roma, via Quintilio Varo

n. 133, presso l’Avv. GIULIANI Angelo che lo rappresenta e difende

come in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma rep. N.

3479 depositato il 9 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.000 per anni quattro di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al giudice amministrativo dal luglio 1998 al 6.4.2006.

L’intimata Amministrazione ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria”(Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata la data di decorrenza degli interessi in quella della domanda.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza, tenuto presente il principio già enunciato in tema di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634), mentre quelle di questa fase possono essere compensate nella misura di un terzo in considerazione dell’oggetto dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui i motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, determina dalla data della domanda la decorrenza degli interessi in misura legale sulla somma liquidata; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti e Euro 445 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè dei due terzi di quelle della fase di legittimità che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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