Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22374 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2017, (ud. 01/03/2017, dep.26/09/2017),  n. 22374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13273/2012 proposto da:

G.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R. titolare dell’impresa individuale C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 36, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO CESALI, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

G.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9508/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2012 r.g.n. 3502/2009.

La Corte esaminati gli atti e udita la relazione del consigliere Dr.

Federico De Gregorio.

Fatto

RILEVATO

che con ricorso del 23 maggio 2012 G.I. ha impugnato la sentenza n. 9508 del sette dicembre 2011 – 23-02-2012, notificata il due aprile 2012, con la quale la Corte d’Appello di ROMA aveva respinto il gravame interposto dalla stessa attuale ricorrente avverso la pronuncia di rigetto della domanda di pagamento, relativo a pretese differenze retributive, emessa dal locale giudice del lavoro il 24-03-2009 nei confronti della convenuta, A.R., laddove era stata esclusa la sussistenza dell’asserito rapporto di lavoro subordinato di commessa di negozio alle dipendenze dell’ A. dal marzo 2004 al 12 maggio 2006 per difetto di adeguati elementi probatori a sostegno dell’azionata pretesa creditoria;

che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi: il primo, ex art. 360 c.p.c., comma 5, n. 5, per dedotta insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (con riferimento alle mansioni di commessa mediante continuità della prestazione, al luogo della prestazione, in ordine alla mancanza di strumenti della lavoratrice ed all’assenza di rischio economico per quest’ultima) ed il secondo per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

visto che A.R. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso con ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo (sul punto dell’assenza di rischio economico e sui conteggi – errata applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in reazione all’art. 115 c.p.c.), notificato il due luglio 2012, cui poi ha fatto seguito a sua volta controricorso per la G. in data 19/20 luglio 2012;

vista, altresì, la procura speciale per nuovo difensore in sostituzione del precedente, a favore dell’avv. Massimiliano Cesali, conferita dalla controricorrente A. come da atto per notar M. da Roma in data 13-10-2015, depositato il 26-10-15;

rilevato che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che non risulta depositata alcuna memoria, nonostante il tempestivo avviso dato.

Diritto

CONSIDERATO

che la Corte capitolina ha ritenuto non provata la subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., attesa la mancanza di obblighi circa il rispetto di un orario di lavoro predeterminato e di giustificare le assenze, nemmeno risultando congruamente dimostrato l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte della convenuta, essendo risultate insufficienti al riguardo le indicate deposizioni testimoniali in atti acquisite, a nulla poi rilevando il comportamento processuale osservato dalla A., consistito nella negazione della continuità delle prestazioni de quibus;

che, come si evince agevolmente dalla motivazione dell’impugnata sentenza, i giudici di merito hanno esaurientemente esaminato le acquisite risultanze istruttorie, apprezzandole quindi con più che sufficienti e lineari argomentazioni, poi sfociate nella conseguente decisione, sicchè in sede di legittimità, nell’ambito della c.d. critica vincolata, nei limiti rigorosamente fissati dall’art. 360 c.p.c., non è consentito nell’ambito del controllo di competenza affidato a questa Corte alcun riesame dei fatti, laddove come nella specie non si riscontrino specifici errori di diritto rilevabili nella pronuncia de qua, peraltro neanche adombrati dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 25332 del 28/11/2014: la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne deriva che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

V. altresì Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. n. 14267 del 2006);

che, a ben vedere, parte ricorrente tenta di sminuire quanto in punto di fatto accertato dai giudici di appello in primo e secondo grado, sulla scorta dei richiamati documenti e testimonianze, ritenuti insufficienti, sotto il profilo probatorio, a supportare la domanda della lavoratrice;

che, in relazione alla censurata motivazione, la doglianza si esaurisce in un mero dissenso rispetto a quanto diversamente opinato, in punto di fatto, dai giudici di merito, come tale non rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo il testo ratione temporis applicabile, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”, rimasto in vigore sino alla sua sostituzione operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134);

che, invero, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. lav. n. 27162 del 23/12/2009. Analogamente, v. Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011.

V. tra l’altro Cass. lav. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 6064 del 2008.

V. pure Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. In senso conforme, Cass. lav. n. 11660 e n. 11670 del 18/05/2006, n. 3881 del 22/02/2006, nonchè Cass. 3 civ. n. 3928 del 31/03/2000.

Cfr. altresì Cass. civ. sez. 6-5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi nn. 15489 del 2007 e 5024 del 2012.

Inoltre, Cass. 5 civ. n. 2805 del 05/02/2011 ha precisato che il motivo di ricorso con cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., o anche un fatto secondario, cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, purchè controverso e decisivo);

che analogamente va osservato in ordine alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. 1 civ. n. 14267 del 20/06/2006.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 13960 del 19/06/2014, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria – come, ad esempio, valore di prova legale – nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 cit., n. 3. In senso analogo, Cass. 3 civ. n. 26965 del 20/12/2007 e n. 20112 del 18/09/2009.

V. altresì, più recentemente, Cass. 6 civ. – L, ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, secondo cui una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione);

che pertanto il ricorso va disatteso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, proposto evidentemente in via condizionata dalla A., in effetti per contestare alcuni argomenti svolti con la pronuncia di appello, che però l’aveva vista completamente vittoriosa;

che, infine, per il principio della soccombenza la G. va condannata al rimborso delle spese sostenute da controparte per questo giudizio di legittimità, non sussistendo, tuttavia, la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ratione temporis inapplicabile nella specie, trattandosi di ricorso risalente all’anno 2012.

PQM

 

la corte RIGETTA il ricorso principale, ritenuto assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente G. al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente A. in Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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