Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22373 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5864/2014 proposto da:

Comune di Striano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio

dell’avvocato Rescigno Daniela, rappresentato e difeso dagli

avvocati Ferrentino Feliciana, Lentini Lorenzo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Giovanni

in Argentella n. 51, presso Cacace Vincenzo, rappresentata e difesa

dagli avvocati Cacace Felice, Rendina Nando, giusta procura in calce

al ricorso notificato;

– controricorrente –

contro

Agroinvest S.p.a.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente notificato ex art. 702 bis c.p.c., F.A. propose opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione determinata ex art. 22 TUE nel corso del procedimento espropriativo ex L. n. 865 del 1971, avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di (OMISSIS), destinati alla realizzazione del PIP e convenne in giudizio, oltre al Comune di Striano, la Agroinvest spa in qualità di concessionaria per la realizzazione del progetto di urbanizzazione in area PIP.

La Corte di Appello di Napoli, nella contumacia del Comune e previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza in data 4/12/2013, ha rigettato la domanda nei confronti della concessionaria Agroinvest ed ha determinato l’indennità dovuta alla proprietaria con incremento di 1/10, imponendo al Comune beneficiario dell’esproprio il deposito dell’importo differenziale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Il Comune di Striano affidato a tre motivi e memoria. F.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Striano denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 57, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 29, art. 702 bis c.p.c., L. n. 865 del 1971, artt. 16, 27 e 35, L. n. 2359 del 1865, art. 39, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto applicabile il rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, mentre doveva essere applicato il rito ordinario di cognizione ed il giudizio doveva essere introdotto con atto di citazione. Infatti, secondo il ricorrente, il rito sommario D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29, non era applicabile e dovevano essere seguite le forme ordinarie del giudizio di cognizione cioè con atto di citazione, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità era stata approvata con la Delib. 17 luglio 2001, n. 58, di approvazione del PIP e quindi prima del 30/6/2003 data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001; pertanto la procedura espropriativa era soggetta alla normativa di cui alla L. n. 865 del 1971 e non al D.P.R. n. 327 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Striano denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 57, D.Lgs. 150 del 2011, artt. 4 e 29, art. 702 bis c.p.c., L. n. 865 del 1971, artt. 16, 27 e 35, L. n. 2359 del 1865, art. 39, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Napoli ha applicato l’incremento del 10% che non doveva essere apportato perchè la procedura era anteriore al 30/6/2003 e quindi non applicabile il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1277,1218,1219,1224 e 1282 c.c.; D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37; L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 62, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto corretto valutare l’area espropriata sulla base di valori anteriori al 2011 applicando poi la rivalutazione monetaria in contrasto con i criteri legali di stima.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti il Comune di Striano è rimasto contumace nel giudizio di opposizione alla stima introdotto da F.A. davanti alla Corte di Appello di Napoli con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e l’altro resistente Agroinvest spa nulla ha eccepito D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29, mentre proprio in quella sede doveva essere eccepita l’irritualità della forma del rito sommario prescelta dal ricorrente che in caso avrebbe potuto essere trasformata ex art. 702 ter c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso deve invece essere accolto.

Infatti quanto all’applicabilità della normativa di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, stabilisce che: “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica udità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.

Considerato che il D.P.R. n. 327 del 2001, è entrato in vigore il 30 giugno del 2003 e che nel caso di specie la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta il 17 luglio 2001 con Delib. n. 58 di approvazione del PIP, che è data anteriore rispetto all’entrata in vigore del T.U. espropriazioni, deve ritenersi che effettivamente fosse applicabile la normativa sostanziale previgente al D.P.R. n. 327 del 2001, che all’art. 37, comma 2, ha introdotto quell’aumento percentuale.

Infatti secondo Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 09/03/2012 ” Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, opera la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 D.P.R. stesso, secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data”.

Pertanto il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo motivo e conseguentemente non deve essere applicato l’incremento del 10% dell’importo dell’indennità di esproprio dovuta qualora l’offerta dell’indennità provvisoria risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

Il terzo motivo è infondato.

Infatti va premesso che “La determinazione dell’indennità di esproprio va operata con esclusivo riferimento al valore di mercato del bene al momento dell’emanazione del decreto di espropriazione. Peraltro, poichè il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, non è ammissibile l’accertamento del valore del fondo espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un momento diverso dalla data dell’esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso (o in avanti) fino a quest’ultima. (Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/2015).

Nel caso in esame la Corte di Appello di Napoli, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha legittimamente accertato sulla base della CTU il valore venale del terreno edificabile espressamente ed ineccepibilmente riferendo la sua valutazione al momento dell’esproprio intervenuto con decreto del 2011.

La Corte di merito ha poi corretto la stima espressa dal CTU in base ai dati al 2011 (Euro 173.630,00 poi ridotti ad Euro 135.250,00 in considerazione della flessione intervenuta dal 2008 dei prezzi del mercato immobiliare) escludendo la ricorrenza dei presupposti per la riduzione del 25% ed attribuendo invece l’incremento del 10% solo successivamente previsto dal TUE e del pari come detto non dovuto. Il Comune ricorrente critica la determinazione conclusiva in Euro 148.775,00 pure per ulteriori aspetti, adducendo anche il disallineamento e la non rappresentatività dei valori rappresentati nella consulenza tecnica d’ufficio, ma trattasi di inammissibili censure di merito, generiche e nuove, indeducibili in sede di legittimità.

Per quanto sopra deve essere accolto il secondo motivo, respinti il primo ed il terzo motivo. La causa può essere decisa nel merito fissando l’indennità di esproprio dovuta al netto dell’incremento del 10 % applicato nella sentenza impugnata e confermando nel resto le altre statuizioni con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo e decidendo nel merito defalca dalla indennità di esproprio il 10% di incremento applicato sull’importo capitale di Euro 148.775,00 confermando nel resto le altre statuizioni. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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