Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22372 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22372

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23573/2015 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso in forza di procura

rilasciata a margine del ricorso dall’Avv. Giuseppe Blefari,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via

Giovanni Animuccia, 15;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI

LAUREATI e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la decisione n. 4/2015 del Consiglio nazionale dei periti

industriali, depositata il 16 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

luglio 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. Michele Surace per delega dell’avv. Blefari.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Collegio territoriale di disciplina dei Periti Industriali della Provincia di Roma, con provvedimento del 4 aprile 2014, ha inflitto all’iscritto S.G. la sanzione disciplinare della cancellazione dal relativo albo professionale per la presenza di significative difformità tra lo stato dei luoghi e quanto asseverato dal perito nelle relazioni presentate per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, così violando l’art. 3, comma 1, artt. 30 e 42 del codice deontologico.

2. – Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sentenza depositata in data 16 giugno 2015, in parziale riforma della pronuncia impugnata, a seguito di gravame proposto da S.G., gli ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione.

3. – Per la cassazione della pronuncia del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha proposto ricorso il S. sulla base di due motivi.

L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Roma e il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, in relazione agli artt. 21, 23 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, nonchè agli artt. 137 c.p.p. e segg. e artt. 57,126,130 c.p.c.. Parte ricorrente, in particolare, sottolinea l’illegittimità della procedura per violazione dei diritti costituzionalmente garantiti del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, posti alla base anche del procedimento disciplinare. Al riguardo, la formale correttezza della procedura sarebbe stata solo apparentemente salvaguardata, ma violata nella sostanza perchè all’audizione dell’interessato e all’esposizione delle sue difese è seguita l’esposizione delle ragioni dell’accusa mediante l’audizione del giudice estensore del provvedimento di prima istanza. Si sottolinea, inoltre, che lo stesso regolamento interno prevede, all’art. 4, che il procedimento debba rispettare, tra l’altro, i principi di parità di trattamento, contraddittorio con l’incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale. Viene dedotta, sul punto, la mancanza nel verbale di qualunque deduzione svolta dal professionista e la totale assenza delle sue eccezioni (ancorchè formalmente e ritualmente avanzate), nonchè la mancata menzione di una relazione introduttiva e delle dichiarazioni difensive delle parti.

1.1. – Il motivo è infondato.

Nel procedimento disciplinare a carico dei periti industriali, di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 12, il diritto di difesa dell’incolpato implica la facoltà dello stesso di comparire e di essere sentito personalmente e anche di farsi assistere, ove lo ritenga, da un difensore o da un esperto di sua fiducia (Cass., Sez. Un., 5 agosto 1996, n. 7169).

Nel caso di specie, l’incolpato è stato sentito personalmente dinanzi al Consiglio nazionale, per cui non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, nè pertinente risulta il richiamo a Cass., Sez. Un., 1 marzo 2012, n. 3182, che riguardava un caso in cui la sospensione cautelare dall’esercizio della professione era stata inflitta all’esito di una riunione alla quale l’interessato non era stato convocato.

Sotto altro profilo, la deduzione concernente l’audizione dell’estensore del provvedimento di prime cure, successivamente a quella dell’incolpato, oltre a difettare di autosufficienza riguardo ai suoi contenuti e allo svolgimento dell’istruttoria, non risulta aver avuto alcuna incidenza specifica nella decisione del Consiglio nazionale, non essendovene traccia nella motivazione.

Attengono invece a profili meramente formali, non incidenti sulla validità della decisione – oltre a mancare di autosufficienza – le questioni riguardanti la mancata menzione della relazione introduttiva e delle dichiarazioni difensive delle parti.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, in relazione al R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 12 e succ. mod. ed int., nonchè degli artt. 11, 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, anche in relazione agli artt. 3,24 Cost. e al principio del contraddittorio e disparità di trattamento; nonchè all’art. 161 c.p.c. e artt. 527 e 546 c.p.p.; agli artt. 6, 7, 8, 10, 15, 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis, per difetto di istruttoria e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per difetto di motivazione e del contraddittorio – eccesso di potere (carenza ed erroneità nei presupposti di fatto – sviamento perplessità, irrazionalità – arbitrarietà) – violazione e falsa applicazione della normativa in materia di procedimento disciplinare.

2.1. – In un motivo in cui vengono proposte censure plurime e non sempre tra loro coerenti, il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che il procedimento disciplinare abbià avuto inizio il 18 luglio 2013, per cui si sarebbe dovuto svolgere innanzi al collegio territoriale del periti industriali di Roma e non già avanti al collegio territoriale di disciplina, insediatosi solo a far data dal 13 settembre 2013. L’art. 11, comma 2, del Regolamento interno sul procedimento disciplinare prevede infatti che fino all’insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali, la funzione è svolta dai collegi territoriali dell’ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

La censura è infondata.

L’art. 11, comma 3, (disposizioni transitorie e finali) del Regolamento interno sul procedimento disciplinare prevede che “i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso il collegio territoriale dell’ordine. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all’adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare”.

Nel caso di specie, l’apertura del procedimento disciplinare, a seguito dell’istruttoria preliminare che ha avuto inizio il 18 luglio 2013, è stata disposta – attraverso la contestazione degli addebiti – con missiva del 24 gennaio 2014, successivamente all’insediamento del collegio territoriale disciplina avvenuto in data 13 settembre 2013, per cui non si è determinata nessuna violazione della normativa applicabile.

Nè può sostenersi che il procedimento disciplinare inizi con l’istruttoria preliminare, essendo questa fase antecedente e propedeutica all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare che avviene soltanto con la contestazione degli addebiti.

2.2. – Parte ricorrente, sotto altro profilo, prospetta la violazione degli artt. 6 e 7, 8, 10 del reg. int. allorchè il Consiglio nazionale non ha ritenuto di censurare la circostanza che all’atto di costituzione del consiglio di disciplina sia stato nominato membro effettivo l’avv. Maurizio Nenna senza il rispetto delle procedure e requisiti prescritti dalle norme e in posizione di incompatibilità per conflitto di interesse, intrattenendo diretti interessi col presidente del collegio provinciale di Roma, G.G., essendo legato da rapporti societari col di lui figlio Gu.Gi., contitolare della Rivista “(OMISSIS)”.

La censura è inammissibile per genericità delle deduzioni riguardo al mancato rispetto delle procedure e dei requisiti prescritti e infondata in ordine alla mancata astensione, non sussistendo nel caso di specie alcuna ipotesi obbligatoria di astensione, come evidenziato nella pronuncia impugnata.

2.3. – Parte ricorrente, inoltre, deduce la violazione del disposto di cui all’art. 16, comma 2, del reg. int., in base al quale la sanzione disciplinare deve intervenire entro centoventi giorni dall’inizio della procedura; essendo la procedura iniziata il 18 luglio 2013, si sarebbe dovuta concludere entro il 15 novembre 2013 e, non già, come avvenuto nel caso di specie, con provvedimento del 4 aprile 2014 (notificato il 16 aprile 2014).

Il motivo è infondato poichè il procedimento disciplinare, come rilevato nella pronuncia impugnata, ha avuto inizio solo con la contestazione degli addebiti, avvenuta il 24 gennaio 2014, e si è conclusa con la decisione del 4 aprile 2014, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento interno.

2.4. – Infondate risultano altresì le censure avanzate, cumulativamente, riguardo a plurime violazioni della L. n. 241 del 1990 (segretezza della fase istruttoria, mancato esercizio del diritto di difesa, assenza di motivazione, negazione dell’accesso agli atti).

Il procedimento disciplinare a carico dei periti industriali, stante la sua specificità, è regolato dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e a esso non si applicano le disposizioni della L. n. 241 del 1990, che disciplina la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest’ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all’esito (Cass. (ord.) 18 ottobre 2011, n. 21558 riguardo al procedimento disciplinare a carico di architetti ma estensibile a ogni procedimento di disciplina relativo agli ordini professionali).

Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che nessuna lesione del diritto al contraddittorio risulta essersi verificata, essendo stato il ricorrente posto nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto di accesso agli atti, come evidenziato nella pronuncia impugnata.

2.5. – Il ricorrente deduce, inoltre, l’esistenza di un vizio di eccesso di potere per carenza di presupposti di fatto, sviamento, irrazionalità e arbitrarietà della decisione. Lamenta, in particolare, un’errata ricostruzione storica, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità dell’argomentazione che, per un verso, stigmatizza come grave carenza professionale un refuso di stampa nella rappresentazione grafica e poi pone il refuso a base della riforma della decisione impugnata. Evidenzia, altresì, che nel caso di specie non vi sono stati abusi edilizi o indebiti arricchimenti derivanti da false attestazioni.

La censura non può essere accolta.

Le decisioni degli organi centrali delle categorie professionali in materia disciplinare sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge e per vizio di motivazione nei casi in cui la motivazione sia inesistente o apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perchè l’individuazione, l’interpretazione e l’applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. 16 novembre 2006, n. 24392; n. 1219 Cass. 23 gennaio 2006; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1951; Cass., Sez. Un., 10 giugno 1998, n. 5760).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna motivazione inesistente o apparente, in quanto il Consiglio Nazionale ha espresso le ragioni per le quali sono stati ritenuti provati i fatti contestati (produzione e deposito di atti falsi dinanzi alla P.A.), integranti un difetto di diligenza professionale (art. 3, comma 1, artt. 30 e 42 del codice deontologico), richiamando puntualmente le numerose difformità rincontrate in sede di verifica rispetto a quanto indicato negli elaborati e asseverato in fase di collaudo nelle diverse dichiarazioni di inizio lavori (pagine 11-13).

Inammissibile risulta una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

2.6. – Parte ricorrente contesta ulteriori violazioni commesse dal collegio di disciplina nel corso del procedimento di primo grado, non emergendo dalla lettura del verbale d’udienza una relazione introduttiva, nè avendo il collegio rilevato nulla in merito alla presenza delle parti e sulle richieste della difesa. Si evidenzia, inoltre, che il verbale di udienza di prima istanza sarebbe stato riaperto in data e luogo imprecisato per menzionare il sopralluogo del presidente presso il comune di Roma per visionare taluni imprecisati documenti. La pronuncia mancherebbe altresì della sottoscrizione di un membro del collegio, circostanza che determinerebbe la nullità assoluta della pronuncia. Il Consiglio Nazionale, infine, non avrebbe rilevato la violazione dell’art. 13, comma 3, del regolamento interno, avendo il collegio territoriale di disciplina trattato, in via prioritaria, il procedimento a carico del ricorrente e non quello, già pendente, a carico del perito industriale G.G., violando il criterio cronologico dell’arrivo delle segnalazioni.

Le censure sono infondate.

I vizi riguardanti la redazione del verbale d’udienza del 18 febbraio 2014, dinanzi al collegio territoriale di disciplina, difettano di autosufficienza, non consentendo i richiami svolti alcun sindacato di legittimità a questa Corte, stante l’incompletezza e la sinteticità dei riferimenti, anche in relazione alla loro eventuale incidenza sulla pronuncia impugnata.

Nessun rilievo assume la circostanza della mancata sottoscrizione della decisione di primo grado da parte di un membro del collegio di disciplina, non richiedendosi per la validità di un atto amministrativo la firma di tutti i componenti dell’organo deliberante.

Inammissibile, per difetto di autosufficienza, è altresì la censura riguardante la violazione dell’art. 13, comma 3, del regolamento interno con riferimento al mancato rispetto del criterio cronologico nella trattazione di procedimenti disciplinari, rilevandosi peraltro che la disposizione richiamata non prevede alcuna sanzione di nullità nel caso di sua violazione.

3. – Il ricorso va pertanto respinto.

Non si provvede sulle spese; stante la mancata costituzione degli intimati.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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