Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22372 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/10/2020), n.22372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK ADET Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 818/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

CIT Viaggi s.p.a., in amministrazione controllata, in persona del

Commissario straordinario e l.r., rappresentata e difesa dall’avv.to

Livia Salvini, elett. dom. presso lo studio della medesima, in Roma,

viale Giuseppe Mazzini, 11;

– controricorrente –

e nei confronti di

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del l.r. pro-tempore;

– intimata – non costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 2623/14, depositata il 19 maggio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Novik Adet Toni.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dall’agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis) della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2006 presentata dalla C.I.T. – Viaggi S.p.A. in amministrazione straordinaria con cui veniva contestato alla società un credito IVA pari a Euro 155.086,00, oltre interessi e sanzioni per un totale di Euro 225.482,69;

– nel proprio ricorso la società affermava di aver presentato una prima dichiarazione dei redditi mod. Unico 2006 in data 31 ottobre 2006 relativamente all’anno 2005 senza compilare il quadro IVA e di aver rettificato, per quanto riguarda questa imposta, i dati con una dichiarazione integrativa presentata in data 29 novembre 2010 (recte, 27 dicembre 2010) da cui risultava un proprio credito di Euro 438.539,00;

– la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società, accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli errori sfavorevoli alla parte dichiarante potevano essere emendati con dichiarazione integrativa da presentare nello stesso termine (ragionevole) concesso all’ufficio per la rettifica della dichiarazione, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo;

– la decisione di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) con analoga motivazione;

– l’agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della decisione della CTR, sulla base di un unico motivo cui la contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, lamentando che la CTR non abbia rilevato la tardività, e quindi l’inefficacia, delle dichiarazioni integrative presentate dalla società oltre il termine previsto dalla normativa su richiamata secondo cui per il periodo d’imposta in questione il termine spirava “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”;

– la censura va accolta, per le ragioni che seguono, seppure in una prospettiva ulteriore rispetto a quella dedotta dalla ricorrente;

– invero, risulta dalla sentenza impugnata che la società, dopo aver presentato il mod. Unico per l’anno 2006, omettendo la compilazione del quadro IVA, successivamente, nel 2010 presentava una dichiarazione integrativa, con la quale venivano integrati i dati IVA e dalla quale emergeva l’esposizione di un credito di imposta pari a 438.539,00, ben oltre il termine posto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, sicchè sussiste la dedotta violazione di legge;

– Nella sua memoria la società controricorrente fa rilevare che tuttavia, questa Corte, a Sezioni unite, con sentenza resa in data successiva alla decisione impugnata, ha espresso il principio per cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. Civ., 30 giugno 2016, n. 13378). La società controricorrente ritiene pertanto che in base a questa pronuncia è stato definitivamente affermato il principio della piena emendabilità in giudizio della dichiarazione fiscale, a prescindere dall’eventuale inutile decorso del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente;

– tuttavia va rilevato che, con detta decisione si è affermato che l’inosservanza del termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente non esclude la possibilità per il contribuente di “opporsi” in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria della amministrazione finanziaria nel rispetto del termine di decadenza;

– questa precisazione è stata ribadita successivamente da questa Corte affermando che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. S.U. n. 17757 dell’8 settembre 2016 e Cass. sez. V civile nn. 4392 del 23 febbraio 2018, 8131 del 3 aprile 2018, n. 15459 del 13 giugno 2018);

– non condivisibile, infine, è l’affermazione che si legge nel controricorso, ribadita nella successiva memoria, secondo cui la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente non dovrebbe essere qualificata “a suo favore”, in quanto diretta a correggere errori formali e non a modificare la base imponibile: l’art. 2, comma 8-bis cit. prevede espressamente che la dichiarazione integrativa può essere presentata “per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito”. Gli errori commessi, pertanto, possono essere di due tipi: a favore o a sfavore del contribuente e possono riguardare indifferentemente il reddito o il debito/credito d’imposta. Nel caso in esame, posto che con la dichiarazione integrativa presentata il contribuente ha inteso correggere l’errore consistito nella omessa esposizione del credito di imposta nella dichiarazione relativa all’anno in cui poteva essere fatto valere, è indubbio che si sia in presenza di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, che non può che soggiacere al termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis;

– ne consegue la necessità di un nuovo esame della controversia da parte della CTR che valuterà la controversia tenendo presenti i principi sopra esposti e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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