Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22372 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15253-2014 proposto da:

M.G., M.R.M., nella qualità di eredi e

successori del Sig. M.G.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio

dell’avvocato CARLO CICALA, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante in carica,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24360/2013 del TRIBUNALE di ROMA del

2/12/2013, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Riccioni Alessandro (delega verbale) difensore dei

ricorrenti che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione per obblighi di fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., in data 23 giugno 2011.

Il ricorso è proposto con un motivo. L’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze si difendono con controricorso.

2.- Con l’unico motivo del ricorso è dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – difetto assoluto di motivazione – motivazione meramente apparente.

I ricorrenti sostengono che la sentenza non recherebbe alcun riferimento agli elementi dai quali il giudice ha tratto il suo convincimento, in quanto avrebbe ripercorso i fatti processuali senza esporre criticamente le ragioni della conferma dell’ordinanza opposta, alla luce dei motivi di impugnazione degli opponenti.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione non è apparente. Come osservano i resistenti si tratta di motivazione per relationem. D’altronde anche i ricorrenti riconoscono che il Tribunale si è espressamente riportato all’ordinanza data dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizione agli atti, e lamentano che, così facendo, non avrebbe preso in considerazione nè il provvedimento impugnato (vale a dire l’ordinanza ex art. 612 c.p.c.) nè i motivi di opposizione. L’assunto contiene in sè le ragioni della propria confutazione: l’ordinanza che il giudice dell’esecuzione ha dato nella fase introduttiva del giudizio di opposizione agli atti è conseguenza proprio di siffatta opposizione e, disattendendone i motivi, non ha fatto altro che escluderne la fondatezza; così, per relationem, ha fatto la sentenza impugnata. Poichè non si tratta di un accertamento in fatto, ma della valutazione del rapporto tra il dictum del titolo esecutivo e la sua attuazione nel caso concreto (tale infatti è la doglianza di non aver ordinato la rimessione nel pristino stato anche della cabina dell’ascensore oltre che del vano corsa, nonchè quella concernente l’asserita ininfluenza sul giudicato della normativa sopravvenuta) la sentenza ben avrebbe potuto essere censurata in diritto per entrambi i profili.

Le censure investono invece il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, che è fatto palese dal rinvio – non solo, come sostenuto dai ricorrenti all’ordinanza data nella fase sommaria -, ma anche alla c.t.u. ed all’esito del procedimento ex art. 612 c.p.c., come bene è messo in evidenza nel controricorso.

Va condiviso il richiamo in questo effettuato sia al precedente a Sezioni Unite n. 8053/14, sia alla giurisprudenza che riconosce legittima la motivazione per relationem.

Si propone perciò il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le ragioni esposte nella relazione.

Perciò il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore delle parti resistenti, nella somma di Euro 4.850,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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