Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22371 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4030-2015 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI LIBURNI 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIZ, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M.M.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7061/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/2014, depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Ciliberti difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Li società Zurich Insurance PLC (d’ora innani, “la Zurich”) ha impugnato la sentenza 18.11.2014 n. 7061 della Corte d’appello di Roma.

Con questa sentenza la Corte d’appello, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Roma 5.3.2008 n. 3809, ha incrementato la stima del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da B.M.M. in conseguenza della morte del proprio marito, causata da un sinistro stradale provocato da C.S., assicurato dalla Zurich.

2. Il primo motivo di ricorso, se pure articolato formalmente in tre censure, contiene una censura sostanzialmente unitaria.

Con essa si deduce che il Tribunale, dopo avere liquidato il danno non patrimoniale patito dall’attrice per la morte del marito col criterio standard e predeterminato usualmente adottato da quell’ufficio giudiziario, l’ha incrementato di Euro 50.000 per tenere conto delle specificità del caso concreto.

La Corte d’appello ha ritenuto tuttavia che tale adeguamento non fosse sufficiente, ed ha stimato equo un incremento – rispetto alla misura standard di Euro 80.000, ed ha condannato la Allianz al pagamento di tale somma.

Nel far ciò, tuttavia, secondo la ricorrente la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che “il Tribunale di Roma aveva già riconosciuto alla (danneggiata) l’importo di Euro 50.000 per lo stesso titolo”. Sicchè, conclude, la Zurich, la Corte d’appello avrebbe stimato in 80.000 Euro il quid pluris, spettante alla danneggiata l’importo alla misura standard del risarcimento, ma questa di fitto ne avrebbe ottenuti 130.000.

2.1. Il motivo è infondato.

L interpretazione complessiva della sentenza d’appello non consente dubbi sul fatto che la stima della c.d. “personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale in essa contenuta non si aggiunge alla liquidazione compiuta dal Tribunale, ma si sostituisce ad essa.

La Corte d’appello ha inflitti liquidato la parte di danno di cui si discorre “in parziale riforma della sentenza impugnata”. Il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza d’appello dunque si integra con quello rappresentato dalla sentenza di primo grado, modificandola in parte qua, e resta escluso che la danneggiata possa pretendere, a titolo di personalizzazione, la somma di Euro 130.000.

3. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Corte d’appello, dopo avere elevato da Euro 50.000 ad Euro 80.000 la somma accordata alla danneggiata a titolo di c.d. “personalizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale, ha omesso di applicare su tale importo la riduzione del 20%, pari al concorso di colpa della vittima.

3.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla vittima un concorso di colpa del 20%.

Passata quindi a decidere il quantum, ha modificato la stima della c.d. “personalizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo erronea per difetto quella compiuta dal Tribunale.

Ma la somma liquidata dal Tribunale per tale voce di danno era stata da questo determinata “al lordo” del concorso di colpa. E poichè logica vuole che qualsiasi operazione matematica sia compiuta tra grandezze omogenee, deve ritenersi che nel portare da 30.000 ad 80.000 Euro la stima della c.d. “personalizzazione” del risarcimento, anche la Corte d’appello abbia considerato tale danno nel suo importo complessivo.

Ne discende che, liquidato il danno in esame nei termini di cui sopra, la Corte d’appello avrebbe dovuto ridurla del 20%, operazione che invece è mancata e che ha costituito una violazione dell’art. 1227 c.c..

4. Col terzo motivo di ricorso la Zurich lamenta il vizio di violazione di legge. Deduce che:

-) l’attrice aveva domandato il ristoro del danno patrimoniale, consistito nella perdita del sostentamento economico da parte del coniuge.

-) la Corte d’appello aveva ritenuto dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa irregolare da parte della vittima, ma indimostrata la misura del suo reddito, aveva, di conseguenza, liquidato il danno in base al triplo della pensione sociale. Così decidendo, la Corte d’appello avrebbe tuttavia violato l’art. 2697 c.c., liquidando un pregiudizio del quale non era stata fornita alcuna prova.

4.1. Il motivo è infondato.

Per quanto attiene l’an debeatur, la Corte d’appello ha, in modo sintetico ma chiaro, mostrato di trarre la prova del danno patrimoniale da due presunzioni semplici: ovvero dalla circostanza che la vittima pagasse un affitto e mantenesse una moglie non lavoratrice. Fatti noti dai quali è evidentemente risalita ex art. 2727 c.c. affatto ignorato che la vittima dovesse avere un reddito da lavoro.

La Corte d’appello non ha dunque (Otto ritenuto sussistente il danno non assenza di prova, nè in questa sede è censurabile la valutazione della prova indiziaria.

E’ appena il caso di soggiungere, poi, che la prova del danno patrimoniale da uccisione di un congiunto può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni.

Per quanto concerne il quantum debeatur, la Corte d’appello ha ritenuto che, essendo la vittima un lavoratore irregolare, la prova del danno nel suo esatto ammontare fosse impossibile, e dunque potesse farsi ingresso alla liquidazione equitativa ex artt. 2055 e 1226 c.c..

Anche sotto questo profilo dunque la censura è infondata, in quanto la Corte d’appello non ha (finto liquidato un danno in assenza di prova, ma ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa per monetizzare un danno ritenuto provato nell’an, ma indimostrabile nel quantum.

La Zurich non ha investito col proprio ricorso la correttezza del ricorso alla “liquidazione equitativa” nè l’applicabilità nel caso di specie del criterio di cui all’art. 137 cod. ass. (triplo della pensione sociale): sicchè tali questioni non sono sindacabili da questa Corte (così, ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 06/08/1991, RU. 473390).

5. Col quinto, (recte, quarto, n.d.e.) motivo di ricorso la Zurich lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato il danno patrimoniale senza tenere conto del concorso di colpa della vittima, violando così l’art. 1227 c.c..

Il motivo è manifestamente fondato: nella sentenza impugnata infatti la stima finale del danno patrimoniale non è stata assoggettata ad alcuna riduzione, nonostante il ritenuto concorso di colpa della vittima.

5. Si propone pertanto l’accoglimento del 2 e del 3 (rectius, “quarto motivo di ricorso, il rigetto degli altri, e la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

V’è solo da aggiungere che la sentenza di merito è stata altresì impugnata, con motivi totalmente coincidenti con quelli proposti dalla società Zurich, anche dall’assicurato di quest’ultima, sig. C.S. sicchè l’accoglimento del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale c.d. “adesivo” proposto da quest’ultimo.

4. La ritenuta fondatezza del secondo e del quarto motivo del ricorso principale non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

5. Il Tribunale di Roma ritenne di quantificare il danno non patrimoniale patito da B.M.M., allora ventenne, in conseguenza della morte del marito venticinquenne nella somma di Euro 266.000, così determinata:

(-) Euro 216.000 quale risarcimento base, secondo gli usuali criteri standard adottati dal Tribunale;

(-) Euro 50.000 quale adattamento del risarcimento al caso concreto, in considerazione della giovane età della danneggiata.

Il risultato complessivo di Euro 266.000 era stato poi ridotto del 20%, per tenere conto del concorso di colpa della vittima.

La Corte d’appello di Roma ritenne corretta la determinazione del risarcimento “base”, ma non quella della personalizzazione, che elevò ad 80.000 Euro. Su tale somma, tuttavia, non ha applicato la decurtazione del 20%.

Il credito spettante a B.M.M. a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale da uccisione del coniuge va dunque correttamente determinato in Euro 64.000 alla data del 18.11.2014, giorno del deposito della sentenza d’appello.

Nondimeno, trattandosi di credito c.d. “di valore”, esso va rivalutato d’ufficio alla data della presente decisione, secondo l’indice del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istat e relativo al novembre 2014, ovvero 1,001.

Il credito, espresso in moneta attuale, ammonta dunque ad Euro 64.064.

Su tale importo i debitori sono tenuti altresì al pagamento del danno da mora, liquidato secondo i criteri stabiliti dal giudice di merito, sui quali si è formato il giudicato: e dunque nella misura degli interessi legali, ma calcolati sul credito espresso in moneta del (OMISSIS) (anno del sinistro) e rivalutato anno per anno.

Tale voce di danno ammonta, alla data della presente decisione (13 luglio 2016), ad Euro 13.594,53.

Il complessivo credito dovuto alla danneggiata a titolo di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale da morte ammonta dunque complessivamente ad Euro 77.658,53.

Per effetto della presente sentenza il relativo importo si è convertito da credito di valore in credito di valuta, e produrrà interessi nella misura legali, calcolati sull’importo nominale di cui sopra, senza ulteriori rivalutazioni, a far data dal 13 luglio 2016.

6. Anche il risarcimento dovuto alla vittima a titolo di danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il marito le avrebbe versato, se non fosse deceduto, è stato liquidato dalla Corte d’appello senza tenere conto del concorso di colpa della vittima.

Avendo la Corte d’appello stimato tale danno nella misura di Euro 217.628,85, al netto della riduzione del 20% per tenere conto della colpa concorrente della vittima, il relativo credito ammonta ad Euro 174.103,08 alla data della sentenza d’appello.

Anche tale credito tuttavia, per quanto già detto, deve essere:

(a) rivalutato alla data odierna;

(b) maggiorato del danno da mora, liquidato secondo i criteri stabiliti dal giudice di merito e ricordati al p. precedente.

La somma di Euro 174.103,08, rivalutata alla data odierna, ammonta ad Euro 174.277,183.

Gli interessi al saggio legale, applicati su tale importo devalutato al (OMISSIS) e poi rivalutato anno per anno, ammontano ad Euro 36.981,99. Il credito complessivo dovuto a B.M.M. a titolo di danno patrimoniale ammonta dunque ad Euro 211.259,17 alla data del 13 luglio 2016.

Anche su tale importo saranno dovuti gli interessi legali dal 13 luglio 2016.

7. Le spese del giudizio di appello, in considerazione della fondatezza solo parziale di esso, vanno compensate per metà; la rimanente metà andrà posta a carico di C.S. e della Zurich in solido, e può essere liquidata nella medesima misura stabilita dalla Corte d’appello, ovvero Euro 9.630.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso, vanno compensate per due terzi; il rimanente terzo va posto a carico della soccombente, e si liquida nella somma di Euro 2.400 per ciascuno dei ricorrenti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale Zurich e di quello incidentale proposto da C.S.;

(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma del primo capo del dispositivo della sentenza d’appello:

(a) condanna la Zurich Insurance PLC e C.S., in solido, al pagamento in favore di B.M.M., a titolo di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale da morte del marito, della somma di Euro 77.658,53, oltre interessi legali dal 13 luglio 2016;

(b) condanna la Zurich Insurance PLC e C.S., in solido, al pagamento in favore di B.M.M., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni erogate dal defunto marito, della somma di Euro 211.259,17, oltre interessi legali dal 13 luglio 2016;

(-) condanna la Zurich Insurance PLC e C.S., in solido, al pagamento in favore di B.M.M. della metà delle spese processuali del giudizio di appello, frazione che si determina in Euro 9.630, e dichiara compensata la metà restante;

(-) condanna B.M.M. alla rifusione in favore della Zurich Insurance PLC di un terzo delle spese del presente giudizio di legittimità, frazione che si determina nella somma di Euro 2.400, oltre la rifusione del contributo unificato, cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna B.M.M. alla rifusione in favore di C.S. di un terzo delle spese del presente giudizio di legittimità, frazione che si determina nella somma di Euro 2.400, oltre la rifusione del contributo unificato, l’I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) compensa tra le parti i restanti due terzi delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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