Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22370 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11152/2014 R.G. proposto da:

D.P.V., rappresentato e difeso dalli Avv. Attilio Torre,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Colonna Romano in Roma, via Eleonora Duse n. 35 come da nomina a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 7/30/13, depositata il 6 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1- Letto il ricorso per cassazione proposto da D.P.V. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 197/10/2008 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che a sua volta aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RJNH00161 emesso dall’Agenzia delle entrate con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori tributi (Iva Irpef e Irap) per l’anno di imposta 1999, con applicazione degli standards reddituali previsti dallo studio di settore.

2.- Considerato che la sentenza impugnata ha deciso che lo scostamento del reddito dichiarato da quello presumibile in base al risultato dello studio di settore consente l’accertamento, salve le giustificazioni fornite dal contribuente, che nel caso in esame sono mancate perchè il D.P. in sede di contraddittorio si è limitato ad un generico riferimento alla crisi economica che attraversa l’entroterra siciliano.

3.- Considerato che il ricorrente chiede cassarsi la sentenza impugnata, con i provvedimenti conseguenti, proponendo un solo articolato motivo di ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 – violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), e dell’art. 2729 c.c., perchè: a) erroneamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che lo studio di settore sia sufficiente da solo ad assolvere l’onere probatorio dell’Ufficio, mentre invece ha valore di presunzione semplice che deve essere suffragata da altri elementi di valutazione; b) erroneamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto generiche le giustificazioni addotte dal contribuente, perchè invece lo studio di settore deve cogliere le specificità della realtà territoriale in cui opera il contribuente.

4.1 Ritenuto che il rilievo di cui sopra al punto a) sia infondato perchè la Commissione tributaria ha ritenuto legittimo l’accertamento argomentando non solo dalla presunzione di maggior ricavo emergente dallo studio di settore, come sostenuto nel ricorso, ma anche dalla inosservanza del contribuente all’onere di fornire idonee e specifiche giustificazioni dello scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli presumibili, con valutazione che appare rispettosa dei principi sul riparto dell’onere della prova in questa materia indicati dalla Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2009 n. 26635).

4.2- Ritenuto che il rilievo di cui al punto b) sia inammissibile perchè, sotto la rubrica della violazione di legge lamenta in realtà un vizio di motivazione, contestando le determinazioni della sentenza impugnata circa la valenza dimostrativa delle giustificazioni addotte in sede di contraddittorio, ritenute inidonee dal giudice a quo, e proponendone una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.

5.- Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, per i motivi indicati, con obbligo delle spese per il soccombente, e che debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000 (duemila) oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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