Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22370 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1027/2016 proposto da:

V.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termine prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

UNIQA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4811/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato Giorgio Marcelli difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

V.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza Tribunale di Milano n. 4811/2015 del 16-4-2015, ricorso notificato in data 16/11/2015.

Il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.

Si è difesa con controricorso la intimata Uniqa Assicurazioni s.p.a., già Unica Protezione s.p.a., che ha iscritto la causa a ruolo.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato improcedibile.

Infatti il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto si propone la dichiarazione di improcedibilità con condanna alle spese sostenute dal resistente.

La relazione è stata comunicata alla Uniqa assicurazioni s.p.a., già Unica Protezione s.p.a..

Ritenuto in diritto:

Il Collegio condivide la relazione e gli argomenti in fatto e diritto e dichiara improcedibile il ricorso,con spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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