Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2237 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AB.ER. DI ABBATE MARIA ROSARIA & C. SAS (già PINTORO

ERCOLANI

S.N.C., di PINTORO PASQUALE & C), in persona del socio

accomandatario

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELOSI PIERPAOLO con studio in

NAPOLI CORSO UMBERTO I 217, (avviso postale), giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 357/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società AB.ER. Sas. di Abbate Maria Rosaria & C. impugna la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del gravame dell’agenzia, rigettava l’impugnativa avverso l’avviso di accertamento dell’imposta IRPEF per l’anno 1993, fondato sulla verifica della polizia tributaria a carico di società terza, per operazioni inesistenti.

A sostegno deduce un unico motivo, mentre il Ministero, non parte nei gradi di merito, e l’agenzia resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essa denunzia “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione di norme di diritto, senza indicare quali, nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione”: sostiene che l’atto impositivo non poteva essere motivato con riferimento al processo verbale dei militi della finanza, e che quella verifica non poteva avere riflessi probatori o indiziari a suo carico, anche perchè si trattava di società terza e il rapporto riguardava quella incisa solo marginalmente.

La censura ha profili di genericità che la rendono inammissibile, in quanto non vi si indica dove, come e quando la contribuente avrebbe dedotto le relative specifiche doglianze ed argomentazioni al giudice del gravame, ed inoltre vi si prospettano elementi di valutazione di merito in alternativa a quella operata dal giudice, non consentita in sede di legittimità. Ciò posto, tuttavia “ad abundantiam” va osservato che la CTR rilevava esattamente che la motivazione “per relationem” era regolare, dal momento che nell’avviso le indicazioni del pvc. della Finanza erano state riportate e la contribuente conosceva o era stata posta nella condizione di conoscerne il contenuto. Quanto poi agli elementi d’indagine acquisiti dai militi nei confronti dell’Aber nel corso di verifica compiuta a carico di terzi, tali acquisizioni ben esplicano efficacia indiziante o presuntiva verso l’incisa, con inversione dell’onere della prova su di essa, che tuttavia non lo assolveva. Quanto sopra è stato ribaditi più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione dei redditi, conseguente a quello per cui il dichiarante avrebbe esposto detrazioni d’imposta indebite, cioè giustificate formalmente dalla documentazione contabile e finanziaria, ma corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando ad un’organizzazione d’imprese creata allo scopo di evadere il tributo col sistema comunemente noto della “frode carosello” o, quanto meno, avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazione fraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio direttamente o per mezzo della polizia tributaria, spettando al giudice tributario di merito la valutazione della sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti l’atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso. Quando egli ritenga, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa – con riguardo, nel caso delle “frodi carosello”, all’esistenza dell’organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell’erario -, la domanda dell’amministrazione deve ritenersi provata e si sposta sul contribuente l’onere di provare documentalmente, nei modi indicati dalla legge, la spettanza della detrazione (V. pure Cass. Sentenze n. 4306 del 23/02/2010, n. 3573 del 16/02/2010).

Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito;

alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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