Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2237 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19107-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

R.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO,

MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/04/2014 R.G.N. 807/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto la domanda proposta da R.P.L. tesa alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico in ragione della corretta considerazione della retribuzione pensionabile di riferimento ai fini del calcolo della quota di cui alla L. 27 dicembre 2002, art. 42, comma 3, lett. a) presso la soppressa gestione INPDAI riferita agli ultimi cinque anni (in rapporto ad anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992) o dieci anni (in rapporto ad anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.2002) antecedenti la decorrenza della pensione, indipendentemente dalla gestione in cui i contributi risultano versati.

2. Secondo la Corte territoriale, la pensione doveva essere calcolata in applicazione integrale delle regole dell’AGO, considerando i due periodi contributivi come fossero una unica provvista accreditata presso l’INPS poichè, alla data del 31/12/2002, il ricorrente non era più iscritto all’Inpdai con conseguente inapplicabilità dell’art. 42 citato ai fini del calcolo della misura della pensione e senza necessità di ricorrere alla ricongiunzione ex L. n. 29 del 1979, dovendo trovare applicazione la Legge Speciale n. 289 del 2002 in base alla quale era stato disposto il trasferimento all’Inps dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’ente soppresso.

La Corte rilevava che la L. n. 289 del 2002, art. 42 e la circolare Inps numero 117 del 23/6/2003 non consentivano di applicare invece il criterio del pro rata applicato dall’Istituto nell’individuazione della retribuzione imponibile fino al 31 dicembre 2002, data di vigenza della gestione Inpdai.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo illustrato da memoria, resiste con controricorso R.P.L.. Quest’ultimo ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 42 nonchè della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in base ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico del R. sarebbe dovuta avvenire in applicazione del principio del pro rata; dunque, calcolando una quota di pensione determinata sulla base delle anzianità contributive Inpdai ed un’altra sulla base delle anzianità contributive Inps, pertanto le retribuzioni prese a riferimento avrebbero dovuto essere, relativamente alla quota Inpdai, quelle degli ultimi 5 e 10 anni di lavoro svolto in costanza di assicurazione Inpdai; laddove la Corte d’Appello aveva affermato invece che, poichè alla data di soppressione dell’Inpdai, 10 gennaio 2003, il R. era assicurato all’Ago presso l’Inps, egli avrebbe avuto diritto a vedersi calcolare la pensione con applicazione integrale delle regole dell’Ago, considerando i due segmenti di contribuzione Inpdai ed Inps come se fossero un’unica provvista contributiva accreditata presso l’Inps.

2.- Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente sulla stessa questione di diritto – tutta incentrata sull’esatta interpretazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 42 – ed ha statuito con indirizzo costante (sentenze nn. 4897/2017, 18841/2017, 19036/2017) che in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della L. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, sicchè l’art. 42 comma 3, prima parte Legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31 dicembre 2002.

Pertanto ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già iscritto presso l’INPDAI, confluito nell’INPS in forza della L. n. 289 del 2002, le retribuzioni di riferimento sono quelle che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione da parte dell’INPDAI, e non anche le retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni a decorrere a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42 al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., sono espressione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.

3. Si tratta di un orientamento che secondo il Collegio risponde meglio dell’altro, accolto invece dalla Corte territoriale, alla portata letterale e logica dell’impianto normativo di riferimento e che deve essere quindi posto anche a base della odierna pronuncia.

4.- Ne consegue che il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda proposta da R.P.L. deve essere decisa nel merito con il rigetto della medesima.

Le spese devono essere compensate in ragione dell’obiettiva controvertibilità del quadro normativo di riferimento (contraddistinto anche dalla presenza di una circolare INPS di tenore favorevole all’assicurato) e dalla formazione dell’orientamento di legittimità posto alla base della decisione in un momento successivo alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.P.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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